La prescrizione del rimborso delle addizionali provinciali all’accisa decorre dal pagamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 22780 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pregressa vigenza di una norma di legge di natura preclusiva od ostativa all’esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non costituisce un impedimento giuridico al decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c., ma un mero ostacolo di fatto, superabile con la proposizione dell’incidente di costituzionalità. Il medesimo principio opera per le norme interne in contrasto con l’ordinamento unionale, pur quando la diretta disapplicazione sia preclusa nei rapporti tra privati, potendo il titolare del diritto agire in giudizio e sollecitare in quella sede la rimessione alla Corte costituzionale. Ne consegue che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dei singoli pagamenti e non dalla successiva sentenza che accerta l’illegittimità del prelievo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di energia elettrica, chiedeva alla controparte il rimborso dell’importo versato a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, asseritamente dovuto in forza di una normativa contrastante con quella nazionale e unionale.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo l’azione prescritta e la Corte d’appello confermava la decisione, individuando il dies a quo della prescrizione nei singoli pagamenti effettuati. La società ricorrente impugnava la sentenza con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disattendere il ricorso, richiama il proprio consolidato indirizzo, ribadendo come la vigenza di una norma poi dichiarata illegittima non possa qualificarsi come impedimento giuridico all’esercizio del diritto, essendo essa un ostacolo di fatto, rimuovibile tramite l’incidente di costituzionalità. La declaratoria di incostituzionalità, avendo efficacia retroattiva, elimina la norma dall’ordinamento ma non può costituire la fonte di un effetto impeditivo del decorso prescrizionale, se non nei limiti dei rapporti non ancora esauriti.
Il medesimo principio viene esteso alle disposizioni nazionali contrarie al diritto dell’Unione europea, per le quali il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre parimenti dalla data del pagamento, e non dalla pronuncia che accerta la contrarietà all’ordinamento sovranazionale. La Corte precisa che tale conclusione non muta neppure in presenza di un ostacolo alla diretta disapplicazione della norma interna in un rapporto orizzontale tra privati.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 43 del 2025, non può far rivivere pretese già estinte per prescrizione. La parte, infatti, avrebbe potuto introdurre il giudizio restitutorio e, in quella sede, sollecitare la rimessione della questione di legittimità costituzionale, senza attendere la pronuncia del giudice delle leggi. Il ricorso è pertanto rigettato e la società ricorrente è condannata alla refusione delle spese di lite nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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