L’accertamento bancario impone al contribuente una controprova non generica (Cass. civ. Sez. 5 n. 23227 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili fornendo una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di merito che ritenga non assolto tale onere senza chiarire quale documentazione sia stata prodotta e per quale ragione essa sia inidonea. Il mancato adempimento dell’invito al contraddittorio da parte del contribuente, che abbia promosso la procedura di accertamento con adesione, non integra violazione del diritto di difesa, né obbliga l’Amministrazione ad accogliere la richiesta di adesione.
Il Fatto
A seguito di verifiche svolte anche mediante indagine sui conti correnti, l’Amministrazione finanziaria notificava a un libero professionista un avviso di accertamento per maggior reddito non dichiarato nell’anno 2006, relativo a Irpef, Irap e Iva. Il contribuente aveva promosso la procedura di accertamento con adesione, ma non si era presentato. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’avviso ritenendo violato il diritto di difesa per l’omesso contraddittorio. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva invece legittimo l’accertamento, ma disponeva l’esclusione dei prelevamenti dal reddito imponibile in ragione della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ritenendo che il ricorrente abbia ricostruito lo svolgimento del processo e proposto critiche riferite a specifiche questioni di diritto. Nel merito, il primo e il terzo motivo — concernenti la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo — sono trattati congiuntamente e accolti. La CTR aveva motivato il rigetto delle giustificazioni del contribuente con la formula apodittica per cui l’onere di controprova non risultava assolto “per come risulta da un semplice esame dei documenti versati in atti”, senza specificare quali documenti fossero stati prodotti né perché fossero inidonei. Tale motivazione è ritenuta meramente apparente.
La Corte ribadisce il principio per cui, in tema di accertamento bancario, l’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve offrire una dimostrazione analitica della riferibilità di ogni movimentazione a operazioni non imponibili, richiamando i precedenti di Cass. sez. V, n. 2928 del 2024 e Cass. sez. V, n. 15857 del 2016.
Il secondo motivo, riguardante la dedotta violazione del diritto di difesa per l’omesso contraddittorio, è respinto. La Corte osserva che il contraddittorio era stato regolarmente istituito e che il contribuente non si era presentato; la sua attesa della documentazione bancaria non esclude la regolarità dell’invito, né l’Agenzia è tenuta ad accogliere la richiesta di adesione. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per la mescolanza di censure eterogenee, in violazione del principio che vieta di prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili (violazione di legge e vizio di motivazione). Il quinto motivo è infondato: la CTR si è correttamente adeguata alla sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale, escludendo i prelevamenti dal reddito imponibile; il lapsus calami presente in motivazione non inficia la chiarezza del dispositivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.