Compenso dovuto anche per incarico aggiuntivo non retribuito (Cass. civ. Sez. 1 n. 24671 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore subordinato che, oltre alle mansioni oggetto del contratto, abbia svolto un incarico ulteriore e distinto, ha diritto a un compenso ai sensi dell’art. 2099, comma 2, c.c., letto alla luce dell’art. 36, comma 1, Cost. L’onere di allegazione e prova del lavoratore concerne il conferimento dell’incarico e lo svolgimento di prestazioni non altrimenti retribuite. La determinazione del compenso spetta comunque al giudice, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., sicché la domanda non può essere rigettata per la non pertinenza del criterio di quantificazione proposto dal lavoratore. Il mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi in sede di opposizione allo stato passivo, in assenza di accoglimento del credito accessorio, integra un rigetto implicito della domanda, non censurabile per omessa pronuncia.
Il Fatto
Un lavoratore, già presidente e direttore generale di un complesso sanitario gestito da un ente poi sottoposto ad amministrazione straordinaria, proponeva domanda di ammissione al passivo per crediti da lavoro dipendente, in privilegio e in prededuzione. Il giudice delegato accoglieva solo parzialmente la domanda e, in sede di opposizione, il Tribunale ammetteva ulteriori importi capitali, rigettando però la richiesta di un compenso per l’attività svolta in qualità di direttore generale, ritenuta estranea alle funzioni contrattuali ma liquidata come domanda generica e indeterminata.
Avverso il decreto del Tribunale, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamentando in particolare l’omessa valutazione della nullità del recesso datoriale, la legittimità del recesso del rapporto dirigenziale a termine, il diniego dell’indennità di mancato preavviso, il mancato riconoscimento del compenso per l’incarico aggiuntivo e l’omessa pronuncia su rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, per mancanza di specificità nell’indicazione dei termini in cui la questione della regolare costituzione del collegio commissariale fosse stata proposta in sede di opposizione allo stato passivo, essendo stato tale profilo precisato solo nella memoria illustrativa.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per incoerenza e intrinseca contraddittorietà: il Tribunale aveva ritenuto il recesso giustificato dall’apertura della procedura concorsuale, non dalla mera presentazione della domanda, e l’apertura dell’amministrazione straordinaria costituisce soluzione necessaria dell’insolvenza. Il terzo motivo, relativo all’indennità di mancato preavviso per il contratto a termine, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ribadendosi che il diritto al preavviso, ex art. 2118 c.c., è previsto solo per il contratto a tempo indeterminato, salva diversa previsione contrattuale o collettiva.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha evidenziato che, una volta accertato il conferimento di un incarico ulteriore e lo svolgimento di prestazioni non retribuite, il diritto al compenso sorge ex art. 2099, comma 2, c.c. e art. 36 Cost., e la sua determinazione spetta al giudice. L’onere di allegazione e prova del lavoratore non può estendersi alla indicazione di un criterio di quantificazione pertinente, potendo il giudice procedere alla liquidazione anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., sicché la domanda non poteva essere rigettata come generica e indeterminata per la sola non condivisione del parametro proposto.
Il quinto motivo è stato infine ritenuto infondato, in quanto l’ammissione dei soli importi capitali integra un rigetto implicito della domanda accessoria di rivalutazione e interessi, contro il quale non era stata proposta censura sotto i profili della conformità a legge e dell’obbligo di motivazione. La Corte ha quindi cassato il decreto in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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