Inammissibilità dell’appello per genericità e preclusione della prescrizione (Cass. pen. Sez. 1 n. 2309 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, deve dar conto specificamente della sussistenza, nel caso concreto, di una delle ragioni indicate dall’art. 591 cod. proc. pen., confrontandosi puntualmente con il contenuto dell’atto di impugnazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, non rilevata dal giudice di merito, qualora la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non sia stata in alcun modo censurata. L’inammissibilità dell’appello preclude il rilievo delle cause di estinzione del reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., la mancata valutazione di elementi favorevoli, la carenza probatoria e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e la questione relativa alla prescrizione del reato, essendo decorsi oltre sette anni dalla commissione del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il giudizio di legittimità verifica se la decisione del giudice d’appello abbia applicato correttamente le norme sostanziali o processuali e se la motivazione non sia apparente, inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica. Ha richiamato, in proposito, il principio secondo cui nel processo di legittimità “imputata” è la sentenza, essendo i limiti della cognizione del giudice di legittimità indicati dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., ovvero i motivi proposti, citando Sez. 6, n. 13449 del 2014.
Ha inoltre ribadito che il giudice di secondo grado, quando dichiara l’inammissibilità dell’appello, deve dar conto specificamente della sussistenza, nel caso concreto, di una delle ragioni indicate dall’art. 591 cod. proc. pen., confrontandosi con il contenuto dell’atto di impugnazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’atto di appello contenesse motivi assolutamente generici e aspecifici, limitandosi a dedurre la carenza probatoria e l’eccessività della pena senza esplicitare le ragioni in fatto e in diritto. Il ricorso per cassazione è stato considerato parimenti generico, contrastando le deduzioni con argomentazioni prive di reale contenuto confutativo.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione il quale deduca l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, qualora sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata censurata, richiamando Sez. 6, n. 45763 del 2018.
La riscontrata inammissibilità dell’appello e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non consentono di rilevare le cause di estinzione del reato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, richiamando la Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000 in relazione ai profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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