Affidamento in prova e prognosi di pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. 1 n. 7224 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza non può fondare il giudizio prognostico sfavorevole esclusivamente sulla gravità del reato commesso, sui precedenti penali o sulla mancata ammissione di colpevolezza, né può esigere la prova di una completa revisione critica del passato. Il giudizio deve essere formulato sulla base di una valutazione concreta e complessiva di tutti gli elementi disponibili, con particolare riguardo alla condotta successiva al reato e ai risultati dell’osservazione della personalità, essendo sufficiente che emerga l’avvio di un processo di rivisitazione critica. Il diniego della misura può essere legittimamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali e alla pregressa fruizione della medesima misura.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno aveva rigettato l’istanza di un detenuto volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, la detenzione domiciliare e la semilibertà.
Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che il giudice a quo avrebbe fondato il diniego pressoché esclusivamente sulla gravità del reato, omettendo di considerare il periodo di detenzione già subito, il comportamento positivo tenuto e la relazione di sintesi della Casa Circondariale, la quale esprimeva parere favorevole alla concessione del beneficio. Si assumeva, inoltre, che la motivazione fosse carente in ordine alle ragioni del rigetto delle richieste subordinate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa la cui concessione richiede una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Il giudizio deve basarsi su molteplici fonti di conoscenza, tra cui la gravità del reato — che costituisce pur sempre il punto di partenza — i precedenti penali, ma anche la condotta carceraria e gli esiti dell’indagine socio-familiare.
La S.C. ha poi ribadito che non esiste una presunzione generale di inaffidabilità del condannato e che il giudice deve procedere a una valutazione concreta e individualizzata di tutti i fattori emersi. In tale prospettiva, ha affermato che la mancata ammissione di colpevolezza non può indurre di per sé a una prognosi sfavorevole, non essendo l’imputato gravato da un obbligo di verità. Parimenti, non è richiesta la prova di una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dal percorso trattamentale emerga l’avvio di un siffatto processo.
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato adeguata, in quanto il Tribunale aveva fatto specifico riferimento ai numerosi precedenti penali e alla circostanza che l’istante aveva già fruito della medesima misura alternativa, dimostrando di aver effettuato una completa analisi del profilo personologico e una valutazione complessiva degli elementi in atti.
Quanto alla richiesta subordinata di semilibertà, la Corte ha evidenziato che il giudizio prognostico negativo era da intendersi esteso anche a tale beneficio, per il quale sono richieste due distinte indagini relative ai risultati del trattamento e alle condizioni per un graduale reinserimento sociale. La richiesta di detenzione domiciliare è stata invece dichiarata inammissibile, in quanto il residuo pena, la cui fine era indicata nel 2028, risultava superiore al limite legale di due anni previsto dall’ordinamento penitenziario. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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