Continuazione: la distanza temporale tra i fatti limita il riconoscimento del vincolo (Cass. pen. Sez. 7 n. 16110 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. tra reati giudicati con separate sentenze postula la prova di un’identica e specifica deliberazione criminosa, estesa sin dall’inizio alla programmazione dei successivi episodi. Il lasso di tempo intercorso tra i fatti, tanto maggiore quanto più essi sono lontani nel tempo, costituisce un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico al riconoscimento del vincolo, ove non sia accompagnato da circostanze sintomatiche dell’ideazione unitaria. La valutazione del giudice dell’esecuzione che, alla stregua di tali elementi, escluda la continuazione non è censurabile in cassazione quando non risulti manifestamente illogica, poiché le censure che sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi alla Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Massa, in sede di esecuzione, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con sentenze separate, commessi in un arco temporale compreso tra il 2003 e il 2013. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando la notevole distanza cronologica tra i fatti, la commissione in luoghi diversi e l’autonomia delle deliberazioni criminose, pur in presenza di una certa omogeneità del bene giuridico e di un comune contesto imprenditoriale.
Con quattro motivi di ricorso, il condannato deduceva il vizio di motivazione e la manifesta illogicità della decisione, sostenendo che gli elementi valorizzati dal Tribunale non fossero sufficienti a escludere la sussistenza del vincolo. La questione giungeva così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure formulate nei quattro motivi di impugnazione non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità, poiché sollecitavano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito ovvero denunziavano questioni giuridiche e vizi di motivazione manifestamente infondati o generici.
Nel merito, la Corte ha condiviso l’impostazione del giudice dell’esecuzione, ricordando che il riconoscimento della continuazione postula, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, anche di quelli successivi. Nel caso di specie, tali circostanze erano state correttamente escluse in ragione della distanza temporale tra i fatti, della diversità dei luoghi di commissione e delle peculiari modalità organizzative, caratterizzate anche dalla partecipazione di più correi nella fase ideativa.
La Corte ha inoltre chiarito che l’unico elemento unificante, rappresentato dalla gestione di un’attività imprenditoriale e dalle finalità di locupletazione, era da ritenersi recessivo e non decisivo, se confrontato con gli elementi di segno contrario. Tali elementi, nel loro complesso, risultavano indicativi di una proclività a delinquere e di uno stile di vita improntato all’illecito, nonché dell’autonomia delle singole deliberazioni criminose, determinate da contingenti impulsi o occasioni.
Quanto al dato cronologico, la Corte ha osservato che il giudice dell’esecuzione lo aveva correttamente apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può rappresentare un limite logico al riconoscimento della continuazione, tanto maggiore quanto più i reati sono lontani nel tempo. La valutazione compiuta dal Tribunale non essendo manifestamente illogica, le censure che ne sollecitavano una lettura alternativa sono state dichiarate inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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