La notifica nulla è sanata dalla partecipazione consapevole al processo (Cass. pen. Sez. 2 n. 16115 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità delle notifiche, la partecipazione consapevole al processo dell’imputato, manifestatasi anche attraverso la nomina di un difensore di fiducia o la rinuncia a comparire con delega al rappresentante, determina la sanatoria delle nullità relative agli atti preliminari al giudizio e all’atto propulsivo del medesimo. La mera intestazione formale di una carta di credito prepagata sulla quale è confluito il profitto di una truffa, unita alla circostanza che la carta sia stata richiesta personalmente con esibizione di documenti di identità mai disconosciuti e mai denunciati come smarriti o rubati, costituisce elemento logico e coerente per affermare la responsabilità dell’imputato anche sotto il profilo della piena consapevolezza dell’illecito. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la motivazione senza considerare la convergenza degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di La Spezia, ha confermato la responsabilità dell’imputata per il reato di truffa commessa con modalità on line, per essersi fatta accreditare dalla persona offesa, su una propria carta di credito prepagata, la somma di 450 euro quale corrispettivo di una vendita di valigie mai consegnate.
Avverso tale sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha eccepito la nullità delle sentenze di merito per violazione dei diritti di difesa, assumendo che la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio fossero state effettuate in un diverso procedimento penale e non in quello in esame, con conseguente nullità delle notifiche degli atti preliminari e del decreto di giudizio. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, contestando che il giudizio di condanna fosse basato esclusivamente sulla circostanza della formale intestazione della carta prepagata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi proposti generici e, comunque, manifestamente infondati, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Quanto al primo motivo, la Corte ha considerato assorbente la circostanza che l’imputata avesse dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, di essere pienamente a conoscenza del processo instaurato nei suoi confronti. In particolare, all’udienza dibattimentale del 16 febbraio 2023, il difensore di ufficio aveva comunicato al Tribunale che l’imputata era detenuta; alla successiva udienza del 30 marzo 2023, l’imputata aveva fatto pervenire la propria rinuncia a comparire con delega a rappresentarla in favore dei difensori precedentemente nominati. Tali condotte, unitamente alla rinuncia a un’udienza ancora successiva, hanno dimostrato la piena conoscenza del procedimento e del suo andamento, determinando la sanatoria delle eventuali nullità delle notifiche degli atti preliminari al giudizio e dell’atto propulsivo del medesimo.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha rilevato la genericità della censura, osservando che dalle conformi sentenze di merito risultava che la somma oggetto della truffa era stata accreditata sulla carta prepagata intestata alla ricorrente. Tale carta era stata richiesta personalmente dall’imputata alla banca, con fornitura delle proprie generalità e firma degli atti necessari, mai disconosciuti, nonché con allegazione di copia della carta di identità, della quale non era mai stato denunciato il furto o lo smarrimento. La Corte ha ritenuto tali circostanze, nella loro convergenza, logicamente e coerentemente idonee a sostenere la responsabilità dell’imputata anche sotto il profilo della piena consapevolezza dell’illecito, escludendo qualsivoglia contraddizione con la posizione del coimputato, il quale non era stato destinatario del profitto del reato.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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