Bilanciamento tra tutela del minore e rischio criminale nel permesso (Cass. pen. Sez. 1 n. 18823 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di autorizzazione alla visita al figlio minorenne affetto da handicap in situazione di gravità, previsto dall’art. 21-ter ord. pen., configura uno strumento di sostegno straordinario, la cui concessione è rimessa al giudizio discrezionale della magistratura di sorveglianza. Tale giudizio esige un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, dovendosi accertare, caso per caso e con adeguata motivazione, l’interesse del portatore di handicap, lo spessore del suo rapporto con il congiunto detenuto e la frequenza delle visite. Il diniego del beneficio non richiede la prognosi di commissione di reati durante la sua fruizione, essendo sufficiente il pericolo di ripristino di collegamenti con ambienti criminali, desumibile dall’inserimento del richiedente nel contesto della criminalità organizzata del territorio ove intende recarsi.
Il Fatto
Un detenuto, condannato per essere l’organizzatore di un’associazione dedita al narcotraffico, operante nel Comune di Messina, chiedeva al magistrato di sorveglianza, ex art. 21-ter ord. pen., l’autorizzazione a recarsi a visitare il figlio minorenne affetto da handicap, presso l’abitazione della famiglia, sita nel medesimo territorio.
Il magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza e il Tribunale di sorveglianza di Catania, adito con reclamo, confermava il diniego, evidenziando il rischio che il ritorno periodico nel quartiere di residenza della famiglia consentisse il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, anche in considerazione del vincolo di parentela del condannato con il reggente di un clan operante in quella città. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’istituto di cui all’art. 21-ter, comma 1, seconda ipotesi, ord. pen., nel caso di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, costituisce uno strumento di sostegno straordinario. La giurisprudenza di legittimità, come ricordato in sentenza (Sez. 1, n. 20979 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020), richiede all’autorità competente un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle connesse allo stato detentivo del genitore, accertando caso per caso l’interesse del portatore di handicap, lo spessore del rapporto con il congiunto e la frequenza delle visite. Trattandosi di un giudizio discrezionale, il sindacato del giudice di legittimità è limitato ai soli casi di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel merito, la Corte ha esaminato i singoli motivi di ricorso. Ha ritenuto inammissibile l’argomento basato sull’eventuale presenza della scorta, in quanto si tratta di una condizione meramente eventuale che il detenuto non può pretendere, essendo le decisioni sulle modalità del permesso rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Ha poi giudicato infondata la doglianza relativa alla prosecuzione dei colloqui in carcere tra padre e figlio, osservando che tale circostanza, pur non essendo ostativa, incide legittimamente sul bilanciamento, dimostrando che il rapporto familiare è comunque preservato.
Quanto al richiamo alla mancata commissione di delitti in concorso con il suocero, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata: il giudizio di pericolosità non si fonda sulla necessità di evitare contatti con un specifico soggetto, ma sull’inserimento del condannato nel contesto della criminalità organizzata del territorio in cui chiede di recarsi. Infine, la Corte ha escluso che il positivo espletamento di precedenti misure cautelari possa viziare il percorso motivazionale, poiché per negare il beneficio non è necessario ritenere che il soggetto commetterà reati, essendo sufficiente il pericolo di ripristino di collegamenti con ambienti criminali.
La Corte ha pertanto concluso che l’ordinanza impugnata, sorretta da motivazione scevra da vizi di manifesta illogicità, resiste alle censure, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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