Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1448 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire i caratteri della specialità, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. Quando la procura è redatta su foglio cartaceo separato, di cui è depositata copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale, non opera la regola della procura apposta in calce: resta ferma l’esigenza che il documento rechi in sé gli elementi identificativi della controversia, poiché solo così è garantita la consapevolezza del sottoscrittore circa l’atto oggetto del potere rappresentativo. Il vizio di genericità integra un requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c. Dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non è più concedibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla sua pubblicazione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a corrispondere una somma per l’aggiornamento e la formazione professionale. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.

La creditrice ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita per resistere. Alla camera di consiglio è emersa l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso che l’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Secondo la giurisprudenza richiamata, la mancata presenza in udienza integra rinuncia implicita al contraddittorio, con conseguente venir meno dell’obbligo di avviso.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La procura era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e dei difensori, e la sua copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC contenente anche il ricorso e la relata. La procura non indicava né la sede del Tribunale amministrativo regionale, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.

La procura è risultata così generica e inidonea. L’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. esige che il difensore sia munito di procura speciale, recante l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità adita. L’unica eccezione è data dalla procura apposta in calce o a margine, che si incorpora nel ricorso: ma tale regola non è estensibile, in via analogica, all’ipotesi in cui la procura sia su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso digitale.

Il Collegio ha aderito al recente orientamento della Sezione, discostandosi da quell’indirizzo che riconduceva la procura digitalizzata in allegato alla PEC al modello della procura in calce. Tale modalità non garantisce la consapevolezza del sottoscrittore, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, disattendendo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, per la quale la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso.

Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio ha richiamato l’orientamento negativo: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione, con esclusione del potere di rinnovazione. L’errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm. è stato escluso, perché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Tutte le 224 sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *