Ottemperanza al giudicato sul pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 4100 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione della pretesa discende dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, dovendo verificarsi misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il ricorso per ottemperanza è accolto con assegnazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dall’Ufficio competente, ed è stata notificata.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per la somma complessiva di euro 2.000,00, la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, limitandosi a consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È stato altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnandogli un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili; non sono dovute le somme richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.