Manipolazione del mercato energetico: necessaria la colpevolezza (TAR Lombardia n. 3890 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La manipolazione del mercato di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT), nella fattispecie dell’art. 2, n. 2, lett. a), punto iii), non integra un illecito di mera condotta. Ai fini della punibilità è necessario l’elemento soggettivo, quale imputazione psichica del fatto all’agente, non essendo sufficiente la sola coscienza e volontà della condotta. Ammettere il contrario significherebbe introdurre una forma di responsabilità oggettiva non consentita. Né le linee guida ACER, non vincolanti, possono derogare a tale ricostruzione. La sanzione pecuniaria irrogata da ARERA ha natura sostanzialmente penale ex criteri Engel, con estensione delle garanzie degli artt. 6 e 7 CEDU.

Il Fatto

Una società operante nei mercati energetici impugnava la deliberazione con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 5 REMIT, in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas all’ingrosso.

Il procedimento era avviato su segnalazione del gestore dei mercati, che aveva evidenziato intense movimentazioni fisiche e commerciali riferite a un singolo giorno gas. Secondo l’Autorità la condotta, consistita nell’uso di overnomine superiori ai volumi effettivamente erogati, avrebbe inviato segnali falsi al mercato, inducendo l’intervento del responsabile del bilanciamento. La società contestava la configurazione dell’illecito, ne contestava l’elemento soggettivo e, in subordine, l’eccessività della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che in materia di sanzioni applicate da autorità indipendenti sussiste una giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134, lett. c), cod. proc. amm., che consente il sindacato sostitutivo sulla misura della sanzione.

Nel merito, il Tribunale riqualifica la sanzione come sostanzialmente penale, in applicazione dei criteri Engel e della giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 8449 del 22 ottobre 2024. Ne deriva l’estensione delle garanzie degli artt. 6 e 7 CEDU e dei principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di responsabilità personale e proporzionalità.

Su questa base i primi due motivi sono accolti. Per l’integrazione dell’illecito non si può prescindere dall’elemento soggettivo, secondo il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., richiamandosi la Corte cost. n. 364/1988. La tesi dell’Autorità, che riteneva sufficiente la suitas della condotta, è respinta: essa presuppone un illecito di mera condotta, mentre la fattispecie è di evento, richiedendo che la condotta abbia inciso sull’offerta, sulla domanda o sul prezzo.

Il Collegio distingue nettamente la suitas ex art. 42, comma 1, cod. pen. dalla colpevolezza, intesa come nesso psichico tra agente ed evento. L’espressa previsione della tentata manipolazione di cui all’art. 2, n. 3, REMIT conferma la natura dolosa dell’illecito, essendo il tentativo configurabile solo per fatti dolosi.

Nel caso concreto il provvedimento stesso riconosce che gli elementi acquisiti non consentono di affermare un intento manipolativo. Quanto alla colpa, il Tribunale esclude la negligenza, non essendo la società incorsa in errore evitabile con la diligenza esigibile dall’operatore professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e restituzione delle somme versate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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