Danno erariale da assenteismo fraudolento del medico di guardia (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 39 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale commisurato alla retribuzione corrisposta nei periodi di accertata mancata prestazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. La norma configura una fattispecie speciale di assenteismo fraudolento, dotata di autonomia rispetto alla disciplina generale del danno all’immagine di cui all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009. Ne deriva che la procedibilità dell’azione erariale per il pregiudizio d’immagine non è subordinata all’esistenza di una sentenza penale passata in giudicato. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 55-quater non incide sull’operatività del citato art. 55-quinquies, che già prevedeva il ristoro del danno all’immagine. La relativa quantificazione è rimessa alla determinazione equitativa del giudice, con eventuale ausilio del criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.

Il Fatto

La procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente dell’azienda sanitaria regionale, medico di guardia presso un presidio di continuità assistenziale, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.203,92, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. La pretesa si fonda su condotte di assenteismo accertate in sede penale mediante servizi di pedinamento, osservazione e localizzazione delle celle telefoniche, ritenute incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’atto di citazione articola due voci di danno: un pregiudizio patrimoniale di euro 1.601,96 per i compensi erogati nei periodi di assenza ingiustificata e un danno non patrimoniale all’immagine di pari importo. La convenuta, ritualmente citata, è rimasta contumace in entrambi i gradi di trattazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 del c.g.c. e affronta il rapporto con il giudizio penale pendente. Richiamando l’ord. n. 2/2018 delle Sezioni Riunite e le ord. n. 1/2017, n. 4/2018 e n. 6/2018, esclude una pregiudizialità in senso tecnico: l’impiego degli elementi probatori del procedimento penale non incide sull’autonomia della cognizione del giudice contabile. Gli atti penali divengono atti del giudizio erariale, la cui valutazione spetta esclusivamente al Collegio giudicante.

Nel merito, la Corte rileva che l’assenza dal servizio nei periodi indicati costituisce un dato di fatto non contestato e che le risultanze del fascicolo penale la confermano in modo univoco. Da ciò deriva l’illegittimità della corresponsione dei compensi e l’obbligo di restituzione a carico della responsabile.

Quanto al danno patrimoniale, il Collegio afferma la riconducibilità della condotta alla speciale fattispecie di assenteismo fraudolento disciplinata dall’art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001. Gli elementi acquisiti dimostrano che la convenuta ha interrotto o turbato la regolarità del servizio e ha indicato falsamente nel registro delle visite interventi mai effettuati o effettuati in orari diversi. Il danno è determinato moltiplicando la retribuzione oraria, comprensiva di oneri, per il monte ore di assenze ingiustificate, e quantificato in euro 1.601,96.

Del pari fondata è la domanda per il danno all’immagine. La tipizzazione operata dall’art. 55-quinquies consente di discostarsi dal regime generale dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (Sez. giur. FVG n. 139/2019 e n. 162/2020; Sez. giur. Toscana n. 75/2020 e n. 7/2021). La mancanza di una sentenza penale definitiva non ostacola la procedibilità dell’azione erariale, né la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 55-quater, incide sull’art. 55-quinquies, rimasto intatto (Sez. II app. n. 140/2020 e n. 229/2023).

La quantificazione della seconda voce avviene in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali, con eventuale integrazione del criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, qui utilizzabile solo in funzione ausiliaria. Il Collegio valorizza la gravità e la frequenza degli undici allontanamenti, la qualifica rivestita, il ruolo di primo presidio medico in fasce orarie e giorni non coperti, l’intenzionalità dell’illecito e la mancata diffusione della notizia sugli organi di stampa. Conferma così la stima attorea, pari a quella patrimoniale. La convenuta è condannata a risarcire complessivamente euro 3.203,92, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna alle spese in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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