Responsabilità solidale ex delicto e regresso inammissibile in appello (Cass. civ. Sez. III n. 7332 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni ex delicto trova applicazione il canone di solidarietà che caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse dal lato debitorio: nel lato esterno del rapporto, verso il comune creditore, tutti i corresponsabili sono obbligati in solido all’intero e il pagamento di uno libera gli altri, ai sensi degli artt. 2055, primo comma, e 1292 cod. civ. La ripartizione interna del peso risarcitorio, secondo la gravità delle colpe e l’entità delle conseguenze, postula una domanda di regresso che il condebitore deve proporre espressamente, non ricavandosi dalle eccezioni con cui abbia escluso la propria responsabilità verso il danneggiato. Tale domanda, non proponibile per la prima volta in appello, è soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 cod. proc. civ. La pronuncia di rigetto della domanda verso uno dei convenuti, ribadita nella sentenza definitiva di primo grado, passa in giudicato se non specificamente impugnata.
Il Fatto
Un condomino, proprietario di un appartamento, dopo un accertamento tecnico preventivo che aveva rilevato infiltrazioni provenienti dalle unità immobiliari dei piani superiori, convenne in giudizio risarcitorio e riparatorio la proprietaria di tali unità e il condominio. Nel corso del giudizio di primo grado il condominio venne prima estromesso, con sentenza non definitiva di rigetto, e il contraddittorio fu poi esteso ad altri soggetti, titolari di diritti di proprietà e usufrutto sulle medesime unità.
Il Tribunale, con sentenza definitiva, accertò la responsabilità solidale di due soggetti e rigettò le domande verso il condominio e verso la curatela fallimentare. La Corte d’appello confermò integralmente la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado la soccombente propose ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi, che denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., e li dichiara entrambi inammissibili, correggendo in via integrativa la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo conforme a diritto.
Il primo rilievo della ricorrente riguarda il passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto verso il condominio. La Corte osserva che tale statuizione, benché resa con sentenza non definitiva, era stata ribadita anche nella sentenza definitiva di primo grado e non risultava specificamente impugnata con l’atto d’appello: il giudicato si era quindi formato anche nei confronti della ricorrente, ritualmente chiamata nel processo.
Il secondo motivo contesta la condanna solidale, sul presupposto di un’errata applicazione del principio di non contestazione dei fatti. La Corte rileva che la condanna non si fonda sulla mancata specificazione delle quote di proprietà, bensì sull’accertamento di merito circa la cooperazione colposa di tutti i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili da cui provenivano le infiltrazioni.
Accertata l’imputabilità del fatto dannoso al concorso di tutti i corresponsabili, la Corte conferma la legittimità della condanna solidale, richiamando la regola della solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. Quanto alla ripartizione interna, i giudici di merito hanno correttamente precisato che essa avrebbe richiesto una domanda di regresso, non proponibile per la prima volta in appello.
La Corte ricorda che la legittimazione alla domanda di regresso non presuppone necessariamente l’avvenuto pagamento, potendo essere proposta in via preventiva, come affermato da Cass. n. 2680 del 1998, Cass. n. 15930 del 2002 e Cass. n. 12691 del 2008. Tuttavia, tale domanda deve essere proposta espressamente e non può desumersi dalle eccezioni difensive, secondo Cass. n. 32930 del 2018, restando soggetta al divieto di ius novorum di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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