Art. 95.

Art. 95.

Spese del processo di esecuzione

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO III — DELLE PARTI E DEI DIFENSORI › CAPO IV — Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali