Sequestro probatorio di somme di terzi: motivazione apparente e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 34785 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. e’ ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, non anche l’illogicita’ manifesta, deducibile con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riesame proposta da tre terze interessate – moglie e figlie dell’indagato – avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di somme di denaro rinvenute nell’abitazione familiare.

Le ricorrenti rivendicavano la proprieta’ esclusiva delle somme, frutto di risparmi, allegando di percepire redditi adeguati e producendo documentazione a sostegno. Il Tribunale ha confermato il vincolo sul rilievo che il pubblico ministero aveva indicato ulteriori attivita’ investigative, consistite nella redazione di verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote, al fine di ricondurle a singoli episodi di cessione. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimita’. Il ricorso avverso le ordinanze in materia di riesame e’ ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione apparente, mentre l’illogicita’ manifesta resta estranea al motivo qui dedotto. Il richiamo e’ alle Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004 e n. 25080 del 28.05.2003.

Su questo piano la Corte ricostruisce l’obbligo motivazionale del decreto di sequestro a fini di prova. Il pubblico ministero deve indicare, a pena di nullita’, la ragione per cui i beni costituiscono corpo del reato o cose pertinenti e la concreta finalita’ probatoria perseguita. La modulazione della motivazione dipende dal fatto ipotizzato, dal tipo di illecito, dalla relazione tra le cose e il reato e dalla natura del bene sequestrato, come affermato da Sez. II n. 46130 del 2023, Sez. VI n. 56733 del 2018 e Sez. V n. 13594 del 2015.

Il Tribunale del riesame non puo’ supplire alle carenze dell’accusa, integrando il titolo cautelare con scelte investigative che il pubblico ministero abbia pretermesso. Lo ha precisato la stessa Sezioni Unite Bevilacqua, richiamata dalla Corte. Il vincolo deve inoltre soggiacere a un permanente controllo di legalita’ e a un ragionevole rapporto di proporzionalita’ tra spossessamento e accertamento, in conformita’ agli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, secondo Sez. III n. 11935 del 2016.

Nel caso concreto la motivazione del pubblico ministero e del Tribunale e’ apodittica e priva di collegamento logico con i fatti investigati. Non risultano accertati episodi di cessione, con fotocopia delle banconote corrisposte, idonei a fondare l’accertamento prospettato. La detenzione di stupefacenti a fini di cessione non presenta alcun nesso con le indagini sulle caratteristiche delle banconote, tenuto conto della natura della res, costituita da denaro contante. Su tali carenze si innesta il mancato esame delle deduzioni delle terze interessate sulla esclusiva disponibilita’ delle somme.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con immediata restituzione del denaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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