Mobbing non provato ma responsabilità da ambiente di lavoro ostile (TAR Toscana n. 1250 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertata insussistenza degli estremi del mobbing, per difetto dell’elemento soggettivo dell’intendimento persecutorio, non esime il giudice dal valutare la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. per avere colposamente tollerato un ambiente di lavoro stressogeno. La norma impone di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore, senza configurare alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva. Il datore di lavoro è pertanto tenuto a prevenire e, ove possibile, rimuovere una situazione di tensione interpersonale, anche quando i singoli episodi non siano unificati da un disegno vessatorio. In caso di accertata violazione, il giudice amministrativo può rimettere la quantificazione del danno alle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., fissando i criteri dell’offerta risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti subite dal 2010 e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in una somma non inferiore a euro 371.665,46. Deduceva di aver subito, da parte del comandante di reparto, rimproveri, minacce di procedimenti disciplinari poi non sfociati in sanzione, demansionamenti e revoca dell’abilitazione al sistema informativo interforze, e di aver ripetutamente segnalato la situazione ai superiori senza ottenere interventi.
Il Ministero della Giustizia e il Provveditorato regionale si sono costituiti contestando la domanda. Il Tribunale ha disposto c.t.u. medico-legale, con l’ausilio di uno specialista in psichiatria, depositata nel maggio 2024.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporto di pubblico impiego non privatizzato in cui l’azione risarcitoria si fonda sulla violazione dell’obbligo di garanzia dell’art. 2087 cod. civ. e non costituisce mera occasione dell’evento dannoso, richiamando Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3584.
Nel merito, il Tribunale esamina la documentazione e la relazione del direttore dell’istituto. Emergono segnalazioni reiterate della dipendente, rapporti disciplinari rivelatisi privi di fondamento, l’assegnazione di una mansione estranea alle funzioni di segreteria e la revoca dell’abilitazione al sistema informativo senza motivazione. Il consulente tecnico d’ufficio esclude tuttavia la prova di un disegno persecutorio univoco, pur rilevando una conflittualità perdurante e la mancata considerazione delle lamentele.
Il Collegio, aderendo alle conclusioni peritali, nega la configurabilità del mobbing, che richiede l’elemento obiettivo della pluralità continuata di comportamenti dannosi e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio, secondo Cass., sez. lav., 26 febbraio 2024, n. 5061 e Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2024, n. 2354. Tuttavia, l’assenza degli estremi del mobbing non esaurisce la verifica: l’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di prevenire e rimuovere la tensione interpersonale, come chiarito da Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2022, n. 10161.
Il Tribunale accerta che l’Amministrazione conosceva la situazione, per le segnalazioni ricevute e per le richieste di distacco e di mutamento di mansioni, tutte rimaste senza esito. Non risulta che siano state adottate le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica della dipendente. È dunque configurabile la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione.
Quanto al danno, la c.t.u. riconosce un danno biologico psichico del 14%, da disturbo dell’adattamento in fase di cronicità, causalmente ricondotto al vissuto lavorativo. Il Collegio esclude la personalizzazione, non ricorrendo circostanze specifiche ed eccezionali, e nega il danno esistenziale, morale e professionale per difetto di prova. La quantificazione è rimessa alle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con l’ordine all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria entro novanta giorni, applicando le tabelle di Milano, con rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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