Verifica requisiti art 32 comma 7 e insufficienza istruttoria della stazione appaltante (TAR Sicilia n. 2382 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prevista dall’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 costituisce un subprocedimento autonomo rispetto alla fase di ammissione delle offerte, che può fondarsi sulle mere dichiarazioni del concorrente. Tale verifica non può risolversi in un’acritica adesione alle dichiarazioni rese in gara, non supportate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Ove la stazione appaltante non comprovi adeguatamente il requisito di capacità, il provvedimento che dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione è affetto da vizio istruttorio e va annullato, con conseguente inefficacia dell’aggiudicazione. Gli elementi istruttori formati successivamente al provvedimento impugnato e non confluiti in una formale determinazione di conferma non sono idonei a sanare il difetto.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava al primo lotto della gara indetta dal Comune di Siracusa per la gestione di asili nido comunali, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, la presenza di un coordinatore pedagogico con minimo tre anni di anzianità di servizio nel ruolo. Il raggruppamento controinteressato risultava aggiudicatario; la ricorrente impugnava l’esito senza successo, con sentenza del TAR confermata in appello dal CGARS.

Con successivo ricorso la ricorrente gravava la determina con cui il Comune aveva dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, lamentando la mancata verifica dei requisiti solo verbalmente dichiarati in sede di ammissione. Il Comune di Misterbianco, interpellato, aveva rappresentato l’impossibilità di attestare l’esperienza dichiarata per il periodo risalente agli anni novanta.

La Motivazione della Corte

Il TAR affronta anzitutto l’eccezione di preclusione da giudicato. La sospensione del giudizio era stata disposta ai sensi dell’art. 337 c.p.c. e non dell’art. 295 c.p.c.: l’effetto del giudizio definito dal CGARS avrebbe potuto riflettersi solo sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, non precludere il merito della doglianza.

Nel merito, il Collegio distingue la fase di verifica da quella di ammissione. La prima, funzionale ad attribuire efficacia all’aggiudicazione, si fonda su un accertamento effettivo; la seconda può sufficientemente basarsi sulle mere dichiarazioni del partecipante. Il subprocedimento di verifica è autonomo e può dar luogo a decadenza o revoca dell’aggiudicazione, legittimando chi abbia impugnato l’aggiudicazione a gravare i successivi atti inerenti alla comprova dei requisiti, secondo i richiami a Cons. Stato, sez. V, n. 1318 del 2021, n. 25 del 2025, n. 5231 del 2020 e n. 195 del 2019.

Applicando tali principi, il provvedimento comunale risulta affetto dal lamentato vizio istruttorio. Non è sufficiente la nota del Comune di Misterbianco, che ha confermato l’impossibilità di certificare l’attività svolta nel periodo dichiarato. Non rileva l’estratto conto previdenziale INPS, che non specifica l’eventuale attività di coordinamento. Né vale il nuovo curriculum emendato, poiché non costituisce verifica delle dichiarazioni rese in gara.

Il Collegio esclude poi che possano soccorrere gli elementi istruttori formati dopo l’adozione del provvedimento impugnato e non confluiti in una formale determinazione di conferma. La dichiarazione sostitutiva del terzo, formata in data successiva e mai vagliata dall’amministrazione, e il supplemento istruttorio del Comune attestante le funzioni solo a far data dal novembre 2020 appaiono inidonei a comprovare il requisito triennale. L’attività di verifica non può ridursi a un mero duplicato della fase di ammissione.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determina e dichiarazione di inefficacia dell’aggiudicazione, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A. Nulla si dispone sulla subordinata domanda di subentro, mancando la prova della sottoscrizione del contratto e residuando un ambito di valutazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il Comune e sono compensate con la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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