Mobbing del superiore gerarchico: onere probatorio e mancata impugnazione degli atti (TAR Emilia-Romagna n. 258 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro per mobbing, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., richiede la prova di condotte illecite commissive o omissive, dell’evento lesivo della salute o della personalità, del nesso eziologico tra condotta e pregiudizio e dell’elemento soggettivo, doloso o colposo. La mancata impugnazione nei termini degli atti che il dipendente assume persecutori ne esclude la natura vessatoria. Il giudizio complessivo sugli episodi non integra la fattispecie quando difetta la prova di un disegno unitario diretto a emarginare il lavoratore. Valutazioni, ispezioni e richiami del superiore gerarchico riconducibili all’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro non costituiscono condotta mobbizzante.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dei carabinieri, agisce per l’accertamento del mobbing posto in essere da alcuni superiori gerarchici e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Sostiene che la concatenazione di comportamenti e provvedimenti gli avrebbe impedito la progressione di carriera nei concorsi per i gradi superiori, con riflessi sulla vita psicofisica. Il pregiudizio sarebbe derivato, in particolare, da schede valutative, rapporti informativi e documentazione caratteristica, oltre che da condotte successive.

Deduce violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei presupposti, illogicità e irragionevolezza, invocando l’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. per la quantificazione del danno. L’Amministrazione resistente richiama la discrezionalità dei giudizi sul sottoposto e la natura ordinaria dell’attività di controllo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta la domanda di accertamento del mobbing, prescindendo dalla questione della tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione. Rileva che il ricorrente si limita a un richiamo generico della giurisprudenza sui presupposti della fattispecie, senza indicare come i comportamenti concretamente posti in essere integrino la condotta dedotta. Manca la dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo rispetto a un disegno unitario di dequalificazione, svalutazione o emarginazione.

La presenza di un’autonoma parte del ricorso contro le schede e i rapporti informativi evidenzia come la domanda miri, se non principalmente, a censurare tardivamente le valutazioni e il conseguente abbassamento del giudizio. L’impugnazione delle valutazioni è quindi irricevibile. Il fatto che l’Amministrazione le abbia espresse non configura comportamento illecito, poiché la valutazione del personale è espressione del ruolo di controllo e supervisione del superiore. Anche le ispezioni rientrano nell’azione di comando, mentre non risulta che le licenze richieste siano state negate. La mancata partecipazione al concorso per Ufficiale del Ruolo Straordinario non è imputabile alle valutazioni, non essendo richiesta alcuna qualifica minima.

Il Collegio aderisce ai principi espressi da Cons. Stato n. 348/2025: la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è subordinata al ricorrere di condotte illecite, evento lesivo, nesso eziologico e prova dell’elemento soggettivo. Come in quella pronuncia, la mancata impugnazione nei termini di anche uno solo degli atti ritenuti persecutori ne esclude la natura vessatoria. Occorre inoltre provare significative sofferenze e disagi, esclusi quando gli atti risultino ragionevoli e giustificati.

Difetta la prova dell’intenzionalità delle condotte e della finalità di emarginazione, elementi soggettivi indispensabili insieme alla violazione di diritti personali di rilievo costituzionale, quali la dignità sul luogo di lavoro (art. 2 Cost.) e la salute (art. 32 Cost.), non integrate in concreto. Singoli atti riconducibili all’ordinaria dinamica del rapporto, anche conflittuale, non assumono rilievo senza la necessaria visione d’insieme. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5905 del 2018, il Collegio esclude la fattispecie quando il giudizio complessivo non consente di individuare, secondo verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio. Il ricorso è dichiarato in parte irricevibile e respinto nel resto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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