Frequentazioni con pregiudicati e segnalazione ex art. 75 giustificano diniego porto d’armi (TAR Sicilia n. 2861 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi e la detenzione delle armi postulano che il richiedente osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole di civile convivenza. Il diniego non richiede un accertato abuso nell’uso delle armi: è sufficiente una valutazione prognostica non inattendibile di inaffidabilità del soggetto. L’Amministrazione, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale di natura cautelare e preventiva, può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti, e segnatamente le frequentazioni con soggetti pregiudicati, indipendentemente dalla formale incensuratezza dell’istante. La precedente titolarità della licenza non vincola l’Amministrazione, che può pervenire a una diversa valutazione in sede di nuova istanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la richiesta di licenza di porto di fucile per uso sportivo, unitamente agli atti presupposti e alle informative di polizia richiamate. Il diniego si fondava sulle informazioni assunte dal Commissariato P.S. e dal Comando Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza: segnalazione ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, violazioni alle norme del codice della navigazione e presenza in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali. Su tali basi i Carabinieri avevano espresso parere contrario per difetto dei requisiti di garanzia e affidabilità.

Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del principio di ragionevolezza. Ha evidenziato di aver già ottenuto in passato il porto d’armi, di essere iscritto al Tiro a Segno Nazionale e di aver prestato servizio nel personale civile degli uffici di Pubblica Sicurezza. Ha chiesto altresì la condanna al risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla natura del potere esercitato. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo, ma cautelare e preventivo a tutela della privata e pubblica incolumità. L’ampiezza della discrezionalità deriva dall’assenza, nell’ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo in materia di detenzione e porto di armi, che costituiscono eccezioni al divieto dell’art. 699 cod. pen. e dell’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975.

Il diniego non esige un abuso concretamente accertato. È sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusare dell’arma, secondo il principio consolidato richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014; n. 4270 del 2015; n. 3331 e n. 2229 del 2022). L’Amministrazione valuta il fatto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale e dall’eventuale estinzione del reato o archiviazione (TAR Napoli n. 3820 del 2022; n. 1139 del 2016).

Sul punto specifico delle frequentazioni, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume rilievo nella valutazione di affidabilità del titolare della licenza, anche al fine di evitare che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata (Cons. Stato, sez. III, n. 4242 e n. 3612 del 2016; n. 7871 del 2022). La frequentazione, anche solo saltuaria, di soggetti pregiudicati, segnalata da organi di polizia operanti sul territorio, può costituire un indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa (TAR Campania n. 3001 del 2019).

Applicando tali principi, la motivazione del provvedimento — fondata sulla segnalazione ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990, sulle violazioni del codice della navigazione e sulle frequentazioni controindicate — risulta coerente con il quadro richiamato. Né la precedente titolarità della licenza, l’iscrizione al Tiro a Segno o il servizio civile presso la Pubblica Sicurezza rendono illegittimo il diniego: l’Amministrazione può giungere a valutazioni opposte, per sopravvenienze o per un semplice ripensamento discrezionale (TAR Campania n. 153 del 2024). La valutazione di complessiva inaffidabilità non appare manifestamente illogica o irragionevole e supera il dedotto deficit istruttorio e motivazionale.

La riscontrata legittimità del provvedimento esime il Collegio dall’esaminare la domanda risarcitoria, che presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto quale condizione necessaria per configurare l’ingiustizia del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Il ricorso è quindi infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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