Decadenza incentivi energetici per falsità documenti e istruttoria specifica GSE (Cons. Stato n. 3538 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE dispone la decadenza dagli incentivi energetici sul presupposto che il beneficio sia stato conseguito mediante documenti non veri non è un atto di annullamento d’ufficio, ma un atto di decadenza: il relativo potere è doveroso nell’esercizio e vincolato nei contenuti e non incontra il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’onere di provare la falsità della documentazione grava sull’Amministrazione, quale presupposto del potere esercitato. Il fatto che il tecnico incaricato abbia falsificato atti in altre pratiche non dimostra, né fa presumere, che la medesima condotta sia stata tenuta nella singola domanda: occorre una istruttoria specifica sulla documentazione effettivamente prodotta dall’interessato. In difetto di tale prova il provvedimento di decadenza è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto nel settembre 2017 l’ammissione agli incentivi del c.d. conto termico, previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016, per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una stufa a legna. La domanda era stata accolta. Nel marzo 2020 il Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a. avviava il procedimento di autotutela, riferendo di aver appreso dalla Guardia di finanza che la documentazione sullo smaltimento degli impianti sostituiti era falsificata e che le fatture indicavano importi superiori a quelli reali. Acquisite le controdeduzioni, il Gestore annullava d’ufficio l’ammissione.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso, compensando le spese. L’interessata proponeva appello, dolendosi della compressione del diritto di difesa procedimentale, del superamento del termine per l’autotutela e dell’assenza di prova della falsità documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi. Quanto all’accesso alla corrispondenza con la Guardia di finanza, l’interessato non aveva esperito i rimedi previsti per l’ostensione; in ogni caso l’art. 10 della legge n. 241 del 1990 opera salvo quanto disposto dall’art. 24, che esclude i documenti coperti da segreto, nella specie quello investigativo ex art. 329 cod. proc. pen.. Il GSE aveva poi depositato in primo grado la nota della Guardia di finanza del 30 gennaio 2020, rendendo conoscibili quegli atti senza che fossero proposti motivi aggiunti.
Quanto all’audizione orale, la legge sul procedimento non la contempla, prevedendo un contraddittorio scritto mediante memorie e documenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a). Nemmeno il diritto dell’Unione impone in via generale l’audizione personale: il diritto di essere ascoltato ex art. 41 della Carta dei diritti fondamentali è garantito dalla possibilità di esporre per iscritto le proprie deduzioni (Corte giust., 9 febbraio 2017, C-560/14).
Sul termine, il provvedimento va qualificato come atto di decadenza e non di annullamento d’ufficio, fondandosi sul presupposto che il beneficio sia stato conseguito con documenti non veri (Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18). Il potere è doveroso e vincolato e non soggiace alla preclusione temporale dell’art. 21-nonies, estesa al GSE dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Non essendo contestata la falsità di autocertificazioni, il Gestore non doveva attendere il giudicato penale (Cons. Stato, sez. IV, 14 agosto 2024, n. 7134); il termine decorre dalla conoscenza dell’indagine ed è stato rispettato.
È invece fondato il terzo motivo. La prova della falsità grava sul Gestore, quale presupposto del potere di decadenza, e non emerge dall’istruttoria. Il tecnico che aveva curato la pratica era stato imputato e aveva patteggiato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen., ma il procedimento non aveva a oggetto i documenti dell’appellante. Il Gestore non ha accertato autonomamente la falsità di quei documenti, limitandosi a presumerla dal comportamento tenuto in altre pratiche. Il Collegio ribadisce che ciò non basta (Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4484): la Guardia di finanza, su circa 2.400 pratiche esaminate, aveva rinvenuto falsificazioni in 1.747, confermando indirettamente la veridicità delle altre. Il provvedimento è quindi annullato, con condanna del GSE alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 6.000 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 329 c.p.p. – Obbligo del segreto