Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto contro la Pubblica Amministrazione (TAR Basilicata n. 339 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo ed efficacia di titolo esecutivo, è azionabile con il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione debitrice è tenuta all’esatta esecuzione del titolo. Il perdurante inadempimento si accerta secondo i criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie e in forza del principio di non contestazione. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta e dispone la penalità di mora.
Il Fatto
Una società ottiene dal Tribunale civile di Potenza un decreto ingiuntivo che ordina alla Regione Basilicata di pagare le somme ivi liquidate, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto non viene opposto e, con attestazione ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., il Tribunale lo dichiara provvisoriamente esecutivo; il titolo è notificato in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice.
La Regione non adempie. La società introduce allora il giudizio di ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. La Regione, ritualmente intimata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione. Il richiamo è al precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334. La scelta del rito è dunque corretta.
Il Tribunale verifica poi il rispetto dei termini. È soddisfatto il termine dell’art. 114, primo comma, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, così come quello dell’art. 87, secondo comma, lett. d), e terzo comma del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996: in atti vi è evidenza della notificazione del titolo all’Amministrazione debitrice in data 12/5/2025.
Sul merito, il Collegio richiama i criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie fissati da Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533, e il principio di non contestazione di cui all’art. 64, secondo e quarto comma, cod. proc. amm.. Ne deriva la prova del perdurante inadempimento dell’Amministrazione sulla pretesa creditoria iscritta nel titolo azionato.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione al decreto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese della funzione commissariale. Dispone inoltre la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Collegio precisa che in esse rientrano in modo omnicomprensivo le spese accessorie, ovverosia spese, diritti e onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. La liquidazione avviene secondo i parametri del D.M. 10/3/2014 n. 55, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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