Rinvio alle Sezioni Unite su responsabilità dello Stato per orario dirigenti medici (Cass. civ. n. 30777/2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando sussiste un contrasto interpretativo tra sezioni semplici in ordine alla responsabilità dello Stato per inadempimento di una direttiva europea, il Collegio che dissentisca dall’orientamento già espresso deve rimettere la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto unionale e della normativa interna di recepimento. La valutazione del nesso causale tra la violazione della direttiva e il danno subito dal dirigente medico richiede una complessiva disamina della disciplina speciale, legale e contrattuale, che potrebbe escludere la responsabilità dello Stato in ragione della flessibilità dell’orario e della retribuzione di risultato.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale hanno agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dallo svolgimento di attività lavorativa nel periodo 2008-2015, osservando orari settimanali e riposi giornalieri difformi da quanto previsto dalla direttiva 2003/88/CE, a causa dell’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di adeguare l’ordinamento interno. La Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che l’eventuale superamento dell’orario fosse ascrivibile alla scelta del dirigente per il raggiungimento degli obiettivi, e che i medici non avessero allegato e provato l’imposizione datoriale di tali superamenti.
Avverso tale sentenza, i medici hanno proposto ricorso per cassazione. La Sezione Lavoro, nel corso del giudizio, ha rilevato un contrasto con le pronunce della Terza Sezione Civile (Cass. nn. 18381 e 18382 del 2025), che, pur ritenendo la violazione della direttiva grave e manifesta, avevano escluso la responsabilità dello Stato per mancanza del nesso causale, in difetto di allegazione e prova circa l’imputabilità del superamento dei limiti orari a una regolamentazione difforme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha ritenuto di non condividere l’impianto motivazionale delle richiamate sentenze della Terza Sezione, ravvisando profili di disomogeneità con l’interpretazione già resa dalla stessa Sezione Lavoro sulla posizione dei dirigenti medici. Il Collegio ha esposto le ragioni del dissenso, sottolineando che, se la violazione della direttiva è ritenuta grave e manifesta, l’esclusione del nesso causale per difetto di allegazione appare contraddittoria, poiché l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, utilizzato per escludere la responsabilità, era stato invece già escluso sul piano della violazione della direttiva.
La Corte ha quindi compiuto una dettagliata analisi della direttiva 2003/88/CE, delle sue deroghe (artt. 17, 18 e 22) e della normativa interna di recepimento, evidenziando la complessità del sistema e la possibilità di un’interpretazione conforme che valorizzi la flessibilità dell’orario dei dirigenti medici, la retribuzione di risultato e il consenso dell’interessato. Ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Lavoro secondo cui il superamento dell’orario contrattuale (38 ore) non dà diritto a compenso straordinario, potendo essere compensato dalla retribuzione di risultato, e che la violazione sistematica dei limiti massimi può fondare una responsabilità risarcitoria per danno in re ipsa, ma solo ove tali limiti siano espressamente previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che la questione dell’adeguatezza della normativa interna e della sussistenza del nesso causale richieda un esame unitario da parte delle Sezioni Unite, per risolvere il contrasto interpretativo e definire i criteri per la responsabilità dello Stato. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite civili.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione della domanda risarcitoria in attesa delle Sezioni Unite: L’avvocato che rappresenta dirigenti medici in azioni risarcitorie per violazione dell’orario di lavoro deve considerare che la decisione delle Sezioni Unite potrebbe ridefinire i criteri di accertamento del nesso causale, potenzialmente escludendo la responsabilità dello Stato se la contrattazione collettiva prevedeva già adeguate tutele e se il superamento dell’orario era volontario per il conseguimento di obiettivi; è consigliabile sospendere le iniziative in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite.
- Onere della prova per il dirigente medico: In ogni caso, il dirigente medico che agisce per il risarcimento del danno derivante da superamento dell’orario di lavoro deve allegare e provare, anche mediante presunzioni, che il superamento sia stato imposto dal datore di lavoro e non riconducibile a una scelta volontaria per il raggiungimento degli obiettivi, non potendo limitarsi a eccepire la mera violazione dei limiti unionali.
- Possibile applicazione della deroga opt-out: L’avvocato della Pubblica Amministrazione, in sede di resistenza, può eccepire che la normativa interna (art. 15, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e contrattazione collettiva) integra una valida deroga opt-out ex art. 22 della direttiva, basata sul consenso del dirigente, con conseguente esclusione della responsabilità dello Stato, salvo la prova di un danno effettivo alla salute o alla personalità morale.
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Nota della Redazione
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