Dimissioni non convalidate e clausola sociale: inammissibilità dei motivi per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1623 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, si limiti a contrapporre la propria lettura della clausola a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare i canoni ermeneutici in concreto violati. La commistione tra profili di merito e censure di violazione di legge rende parimenti inammissibile il motivo, non potendo il giudice di legittimità isolare le singole doglianze. In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile, dovendo il ricorrente dimostrare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già dipendenti della società subentrata nella gestione transitoria di un impianto di trattamento rifiuti, avevano rassegnato le dimissioni nel 2013 per tornare alle dipendenze della precedente società e fruire del trattamento di cassa integrazione guadagni. Essi agivano in giudizio per l’accertamento del diritto all’assunzione nei confronti della società aggiudicataria definitiva dell’appalto, la cui clausola sociale prevedeva il passaggio del personale in servizio al momento dell’indizione del bando.
La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, escludeva il diritto all’assunzione, rilevando che i lavoratori non erano in servizio alla data di indizione della gara e che la contestazione sull’inefficacia delle dimissioni era tardiva e avrebbe richiesto l’impugnazione nei confronti del datore di lavoro destinatario della missiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione delle regole ermeneutiche e della procedura di cui alla legge n. 92/2012 in materia di dimissioni. Quanto alla censura sulla tardività della contestazione, i ricorrenti non avevano trascritto il contenuto del ricorso introduttivo, impedendo alla Corte di verificare l’effettiva e tempestiva proposizione della questione, in violazione degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile per la commistione tra censure relative alla ricostruzione dei fatti e profili di violazione di legge. La Corte ha precisato che, sebbene un motivo possa articolarsi in più profili (Sezioni Unite n. 9100 del 2015), ciò è possibile solo quando la formulazione consenta di distinguere chiaramente le doglianze. Nel caso di specie, la sovrapposizione tra accertamenti di merito e questioni giuridiche demandava inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di individuare le singole censure.
Quanto all’interpretazione della clausola sociale e degli accordi sindacali, la Corte ha richiamato il principio per cui la parte non può limitarsi a invocare le regole di cui agli artt. 1362 cod. civ. e segg., ma deve indicare i canoni che assume violati e il punto in cui il giudice di merito se ne è discostato, non essendo consentito dolersi che sia stata privilegiata una delle interpretazioni plausibili (Cass. n. 28319/2017, Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 30137/2021, Cass. n. 34687/2023).
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare il vizio di motivazione in un giudizio di doppia conforme, fattispecie in cui il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. non è invocabile. I ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che le ragioni poste a base delle due decisioni erano diverse, ma nulla avevano specificato al riguardo, non emergendo dal testo della sentenza impugnata l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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