Opposizione di terzo del litisconsorte pretermesso e ammissibilità senza domande di merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 1757 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello deducendo esclusivamente la violazione dell’integrità del contraddittorio, senza essere onerato di formulare richieste di merito né di indicare un pregiudizio ulteriore rispetto alla mancata partecipazione al giudizio. Il giudizio di opposizione, in tal caso, ha natura meramente rescindente e si esaurisce nella declaratoria di nullità della sentenza, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., richiamato dall’art. 406 c.p.c., cui è integralmente demandata la fase rescissoria. La lesione del diritto processuale essenziale al contraddittorio costituisce di per sé pregiudizio effettivo, senza che occorra la contestuale proposizione di domande sul merito della controversia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 495/2019, aveva accolto l’opposizione di terzo proposta da alcuni soggetti avverso due proprie precedenti pronunce passate in giudicato, relative alla successione legittima di una stessa defunta. Gli opponenti, qualificatisi come litisconsorti necessari pretermessi, assumevano di essere i parenti prossimi della de cuius e di non aver partecipato ai giudizi in cui era stata accertata la non autenticità del testamento olografo e disposta la successione legittima. Avverso tale decisione hanno proposto distinti ricorsi per cassazione due soggetti già parti dei precedenti giudizi, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa motivazione e l’inammissibilità dell’opposizione per mancata proposizione di domande di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il motivo concernente la nullità della sentenza per omessa motivazione. Ha rammentato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e l’anomalia censurabile si esaurisce nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, perplessa o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ampiamente esposto le ragioni dell’ammissibilità dell’opposizione, rendendo il motivo infondato.
Quanto all’unico motivo del secondo ricorrente, la Corte ha affermato che l’opposizione del litisconsorte pretermesso non richiede la proposizione di domande di merito. Il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione a un giudizio che non poteva svolgersi senza il suo intervento: la lesione del diritto processuale essenziale al contraddittorio determina di per sé un pregiudizio effettivo, senza necessità di allegarne uno ulteriore. La Corte ha richiamato il proprio più recente orientamento, da cui non ha ritenuto di discostarsi, secondo cui il giudizio di opposizione si esaurisce nella sola fase rescindente, trovando applicazione l’art. 354 c.p.c. per effetto del rinvio di cui all’art. 406 c.p.c., con rimessione delle parti dinanzi al primo giudice.
I motivi concernenti la prescrizione del diritto di accettare l’eredità e la qualità di parenti degli opponenti sono stati dichiarati inammissibili, in quanto attinenti al merito delle questioni successorie, demandato al giudice della fase rescissoria. La delibazione di tali fatti esula dall’oggetto della pronuncia sull’opposizione, circoscritto ai soli aspetti dai quali consegue la lesione lamentata, ossia la violazione delle norme sull’integrità del contraddittorio.
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Nota della Redazione
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