La Cassazione delineata i confini della contribuzione virtuale nel settore edile e la moratoria part-time (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2985 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione figurativa nel settore edile, l’onere esonerativo previsto dal d.m. 16 dicembre 1996, che esclude dalla base imponibile i permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di quaranta ore annue, non si estende automaticamente alle sospensioni derivanti da fonte collettiva. L’applicazione della disciplina di favore postula la puntuale allegazione dei fatti costitutivi, con la specificazione della natura e della durata degli eventi invocati, non potendo il ricorrente limitarsi a un generico richiamo alla contrattazione collettiva. La clausola di contingentamento dei contratti part-time – fissata nella misura del tre per cento della forza lavoro – opera secondo i presupposti rigorosi previsti dagli accordi sindacali, la cui moratoria deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nel giudizio di merito per poterne pretendere l’applicazione in sede di legittimità. La censura di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile se non indica la sede processuale in cui il fatto è stato introdotto e le modalità della relativa deduzione.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore edile, dopo aver subito un accertamento da parte degli enti previdenziali, proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS e la pretesa contributiva dell’INAIL. Il Tribunale adito rigettava la domanda nei confronti dell’INAIL e accoglieva soltanto parzialmente l’opposizione, limitatamente alla mancata corresponsione degli scatti di anzianità, confermando le contestazioni relative all’esclusione di alcune giornate lavorative dal calcolo dell’imponibile e all’assunzione di lavoratori part-time in misura eccedente il limite del tre per cento previsto dalla contrattazione collettiva. La Corte d’appello, investita del gravame, escludeva l’obbligo di versare la contribuzione virtuale per i permessi non retribuiti fino a quaranta ore annue, ma confermava la statuizione di prime cure in relazione alla violazione della clausola di contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo parziale, ritenendo inapplicabile la moratoria prevista dall’accordo sindacale del 26 luglio 2010. Avverso tale pronuncia l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure, incentrate sulla denuncia di violazione dell’art. 29 del d.l. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, e del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, nonché sull’omesso esame di fatti decisivi e sul travisamento degli elementi documentali.
Quanto al primo motivo, concernente la pretesa decurtazione delle aspettative previste dall’art. 85 del contratto collettivo nazionale dell’edilizia, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già applicato la normativa richiamata dal ricorrente, escludendo dall’imponibile contributivo i permessi non retribuiti nel limite di quaranta ore. La doglianza è stata pertanto ritenuta avulsa dall’iter logico della decisione, poiché la Corte territoriale non aveva affatto trascurato la norma regolamentare ma ne aveva circoscritto la portata, chiarendo che l’evento di fonte collettiva — nel caso concreto i permessi brevi — non poteva beneficiare dell’effetto esonerativo, riservato dalla norma contrattuale alle sole aspettative. Il ricorrente non aveva offerto critiche pertinenti a tale inquadramento, limitandosi a una prospettazione non coerente con la res controversa.
In relazione al secondo motivo, la S.C. ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non si identifica con l’omessa valutazione degli elementi istruttori, ma postula l’indicazione della sede in cui il fatto è stato introdotto nel dibattito processuale e la specificazione delle modalità di deduzione. Il ricorrente si era invece limitato a un richiamo generico e indiscriminato a una congerie di risultanze documentali, senza fornire alcun ragguaglio sulla loro decisività e sulla rituale sottoposizione al contraddittorio.
Infine, il terzo motivo, relativo all’appartenenza dell’impresa al novero delle imprese artigiane e all’applicabilità della moratoria del 26 luglio 2010, è stato ritenuto inammissibile per genericità. Il ricorrente non aveva illustrato compiutamente i presupposti applicativi della disciplina derogatoria, né aveva confutato il rilievo della Corte di merito circa la tardiva prospettazione della questione, non dimostrando di avere ritualmente veicolato il tema dell’applicabilità della moratoria nel giudizio di merito.
La declaratoria di inammissibilità è stata conseguentemente estesa all’intero ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’INAIL e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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