Rimborso IVA indebita e decorrenza del termine biennale dal versamento, non contestabile il rigetto parziale tempestivo, inammissibile l’impugnazione del provvedimento interlocutorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 3954 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’IVA versata in eccedenza, il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per la proposizione dell’istanza di rimborso decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi alcuna preclusione. Tale termine non può decorrere dalla data di notificazione di un avviso di accertamento o dalla data ultima per la presentazione della dichiarazione, e non è condizionato dall’eventuale errore dell’Amministrazione finanziaria che abbia in precedenza riconosciuto il rimborso. La circostanza che il contribuente sia soggetto all’azione di restituzione da parte dei cessionari è irrilevante, difettando la prova dell’avvenuta restituzione. Sul piano processuale, il provvedimento di rigetto parziale di un’istanza di rimborso è immediatamente impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, mentre il provvedimento interlocutorio, che riconosca in astratto il diritto ma non quantifichi le somme, è impugnabile solo a seguito della formazione del silenzio-rigetto.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso per un credito IVA relativo agli anni 2002-2006, fondato su fatture alle quali era stata applicata l’aliquota del dieci per cento, sebbene si trattasse di prestazioni esenti, come accertato dall’Ufficio. L’Amministrazione finanziaria emetteva un provvedimento parziale di rigetto e, per il resto, un provvedimento interlocutorio, riconoscendo in astratto il diritto al rimborso ma senza quantificare le somme. La società impugnava entrambi i provvedimenti nel termine di sessanta giorni, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, confermava la decisione, dichiarando maturato il termine di decadenza per gli anni 2002-2005 e negando comunque il rimborso per l’anno 2006, non essendovi prova della restituzione dell’imposta al consumatore finale. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, vertendo essenzialmente sulla medesima questione. Con riferimento al primo motivo, concernente la decorrenza del termine di decadenza, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, in virtù del quale, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato un’imposta non dovuta, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso. La Corte ha precisato che tale termine non potrebbe decorrere né dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento, né dalla data ultima prevista per la presentazione della dichiarazione, atteso che detrazione e rimborso sono manifestazioni alternative del medesimo diritto. Ha inoltre escluso che l’eventuale errore dell’Amministrazione finanziaria, che aveva in precedenza riconosciuto il rimborso per altri anni d’imposta, possa incidere sull’operatività della decadenza, individuata dalla legge.
Quanto alla dedotta irrilevanza dell’azione di restituzione da parte dei cessionari, la Corte ha osservato che la circostanza non può giustificare un’interpretazione evolutiva dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, che tenga conto delle ragioni dell’introduzione dell’art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972, ad opera dell’art. 8, l. n. 167/2017, la cui possibilità è esclusa dalla stessa ricorrente. In ogni caso, anche per la nuova normativa, il superamento del termine biennale è consentito solo a condizione dell’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa, restituzione che nella specie non risulta essere avvenuta.
Sul piano processuale, la Corte ha chiarito che, laddove l’Amministrazione finanziaria, a fronte di un’istanza di rimborso, abbia emesso un provvedimento parziale di rigetto e, per il resto, un provvedimento interlocutorio, il primo è immediatamente impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, mentre il secondo, in quanto interlocutorio, è impugnabile unicamente a seguito della formazione del silenzio-rigetto, e quindi solo dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua emissione. Nella specie, avendo la società contribuente impugnato entrambi i provvedimenti nel termine di sessanta giorni, l’impugnazione del provvedimento interlocutorio è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione finanziaria, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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