Errore revocatorio: inammissibile la ripetizione del motivo già dichiarato inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7188 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Detto errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, incidendo unicamente sulla pronuncia della Corte. È, pertanto, inammissibile il ricorso per revocazione che si risolva in una non consentita impugnazione dell’ordinanza perché non condivisa in diritto, riproponendo il motivo già dichiarato inammissibile.

Il Fatto

La società, già soccombente nei gradi di merito, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva confermato l’accertamento del diritto del lavoratore, già dipendente del Comune, alla prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2014, con condanna della società al risarcimento del danno. Con l’ordinanza n. 32773/2024, la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso, dichiarando inammissibile il motivo concernente la ritenuta non rilevanza dell’offerta di assunzione formulata dalla società il 24 luglio 2013, per non avere la censura colto l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente ha dedotto l’errore di fatto consistito nell’erronea presupposizione dell’inesistenza di attività lavorativa del dipendente presso la società alla data del 24 luglio 2013, laddove il lavoratore svolgeva attività, in posizione di comando, sin dall’anno 2006. Ha inoltre contestato la valorizzazione della data dell’1° gennaio 2014 quale momento di insorgenza del diritto al trasferimento, invece della data del 2006, così determinando l’esclusione del principio limitativo di cui all’art. 1227 c.c..

La Corte ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento, di cui alle Sezioni Unite n. 20013/2024, sui requisiti dell’errore di fatto revocatorio. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ma solo l’erronea percezione di una falsa realtà documentale, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, tale da indurre ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che, invece, incontestabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato come la lettura del motivo di revocazione evidenzi l’assenza, quantomeno, dei requisiti dell’evidenza assoluta e dell’immediatezza della rilevabilità e dell’inerenza agli atti interni al giudizio di cassazione. Il ricorso, infatti, si risolve in una non consentita impugnazione dell’ordinanza perché non condivisa in diritto.

La Corte ha osservato che il risarcimento del danno era stato ancorato al periodo successivo all’inizio del 2014, in cui il lavoratore era rimasto senza retribuzione, mentre la società ricorrente per revocazione si riferiva al periodo precedente. I relativi accertamenti in fatto erano stati compiuti dai giudici di merito e non erano interni al giudizio di cassazione, incentrato sulla disciplina legale del passaggio del rapporto di lavoro. In sostanza, veniva riproposto il secondo motivo del ricorso per cassazione, già dichiarato inammissibile, in una sorta di quarto grado di giudizio al di fuori del sistema delle impugnazioni.

La Corte ha quindi dato atto che l’ordinanza revocanda, quanto al comando e alla data del trasferimento, non era incorsa in alcuna svista, avendo ricostruito lo svolgimento del processo e affermato il principio di diritto secondo cui l’art. 173 del d.lgs. n. 152/2006 prevede, nel settore del servizio idrico integrato, una fattispecie legale tipica di passaggio di attività con trasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, per cui il consenso del lavoratore è irrilevante. La società, invece, sollecitava una diversa valutazione giuridica dei fatti, già accertati nei medesimi termini dai giudici di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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