L’invalidità della notifica dell’avviso di liquidazione è eccezione di parte soggetta a preclusioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 2491 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invalidità della notifica dell’atto impositivo prodromico, quale l’avviso di liquidazione, costituisce eccezione di parte e non può essere rilevata d’ufficio, con la conseguenza che deve essere proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, restando soggetta alle relative preclusioni. L’avvenuta notifica dell’atto non impugnato nel termine rende preclusa ogni questione relativa alla sua fondatezza. È inammissibile, per difetto di impugnazione dell’atto corrispondente, l’istanza di rimborso proposta nel corso del giudizio quando l’amministrazione finanziaria abbia già provveduto ad accoglierla, ancorché operando una compensazione.
Il Fatto
Il contribuente aveva acquistato per donazione un immobile nel 2011, beneficiando delle relative agevolazioni fiscali. Nel 2014 l’immobile era stato oggetto di retrocessione per mutuo dissenso, in pendenza di un procedimento penale per circonvenzione, poi archiviato. A seguito della revoca dell’agevolazione, l’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro ed ipocatastali, cui era seguita la cartella di pagamento.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il primo motivo, con il quale il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, per la mancata notifica dell’avviso di liquidazione prodromico. Dalla documentazione prodotta risultava, invece, che l’atto era stato notificato nella residenza del contribuente a mani della madre. La Corte osserva che l’invalidità della notifica integra una eccezione di parte, atteso che l’interesse a far valere il vizio è rimesso alla sola iniziativa del destinatario dell’atto. Tale eccezione, non essendo stata proposta con il ricorso di primo grado, resta soggetta alle preclusioni processuali, senza che possa trovare ingresso la tesi della sua rilevabilità d’ufficio.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1321 e 1372 cod. civ. e dell’art. 1, nota 2-bis, punto 4, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, la Corte lo dichiara assorbito dal rigetto del primo. Avendo il contribuente ricevuto la notifica dell’avviso di liquidazione e non avendolo impugnato nel termine, ogni contestazione sulla fondatezza dell’atto è preclusa in sede di impugnazione della cartella.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 per la mancata pronuncia sulla sua istanza di rimborso relativa all’atto di mutuo dissenso. La Corte chiarisce che l’avviso di accertamento impugnato concerneva l’imposta sulla donazione del 2011 e non la successiva revoca del 2014 e che l’istanza era stata proposta solo nel corso del giudizio. Inoltre, l’amministrazione aveva già provveduto al rimborso, ancorché operando una trattenuta per l’altra questione. Ne deriva la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’istanza, non essendo stato impugnato l’atto che aveva disposto il rimborso.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.