Decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego e rilievo officioso del termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19275 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato — sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, anche in caso di successione di contratti — la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti sorti in corso di rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione, da tale data, non essendo configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale di esso: trattandosi di questione di diritto, il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte e può individuare d’ufficio il corretto dies a quo, anche in grado d’appello, senza necessità di appello incidentale della parte vittoriosa.
Il Fatto
Il ricorrente, già segretario del Consiglio regionale e direttore di un’agenzia regionale in forza di contratti a tempo determinato, collocato a riposo nel 2011, agiva contro la Regione per ottenere il pagamento della retribuzione di risultato per l’anno 2009 in misura maggiore rispetto a quella liquidata, previo annullamento della delibera di assegnazione della minor somma.
Il Tribunale dichiarava il credito estinto per prescrizione, con decorrenza dal collocamento a riposo. La Corte d’Appello, acquisita la ricevuta di ritorno della missiva di messa in mora, confermava la decisione, ma con diversa motivazione: trattandosi di datore di lavoro pubblico, la prescrizione decorre anche in corso di rapporto, con dies a quo individuato nel febbraio 2011, allorché la retribuzione di risultato era stata pagata nella misura inferiore contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi vertenti sulla questione del rilievo della decorrenza del termine di prescrizione. Con il primo si deduceva che il giudice d’appello avrebbe deciso d’ufficio una questione già decisa in primo grado e non oggetto di appello incidentale; con il secondo si lamentava la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per non aver provocato il contraddittorio su tale questione.
La Corte premette che, alla fattispecie, si applicano i principi di cui alle Sezioni Unite n. 36197 del 2023: nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che nascono in corso di rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione, da tale data. Ciò perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e perché, nei rapporti a termine, il mancato rinnovo integra una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Quanto al dies a quo, il Collegio dà continuità al principio secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine o del momento iniziale: si tratta di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (richiamando Cass. n. 30303 del 2021). La Corte precisa altresì, sulla scorta di Cass. n. 23352 del 2025, che l’eccezione proposta senza indicazione del dies a quo non è generica, poiché l’intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale.
La Corte esclude, infine, che la Regione fosse tenuta a presentare appello incidentale, essendo rimasta vittoriosa in primo grado. Richiamando Cass. n. 6533 del 2024, afferma che il principio del tantum devolutum quantum appellatum non osta a che il giudice d’appello confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal primo giudice: l’intera questione, compresa l’estinzione del credito per prescrizione, era stata devoluta al giudice del gravame, senza che sussistesse alcun obbligo di provocare un contraddittorio specifico. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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