L’appello è revisio prioris instantiae e può censurare la sentenza che recepisce una CTU erronea (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17884 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, ma una revisio prioris instantiae, sicché è ammissibile l’impugnazione che, lungi dal limitarsi a censure tecniche alla consulenza d’ufficio di primo grado, contesti la sentenza che ha recepito una relazione peritale affetta da errori di calcolo chiaramente distinguibili. Il giudice di merito, ove intenda discostarsi dagli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio e disporne una nuova, è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni che lo conducono a ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione già in atti, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La sentenza che, in presenza di plurime consulenze, si uniformi ad una di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dovendo il ricorrente indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente e la sua decisività, restando escluso che la censura possa riguardare l’omessa valutazione di deduzioni difensive o un dissenso valutativo sull’iter argomentativo del giudice di merito.
Il Fatto
Gli eredi di un ex dirigente di impresa industriale proponevano domanda per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico già erogato dall’INPS, tenuto conto del versamento di contributi al fondo ex-INPDAI per alcuni anni da parte del datore di lavoro. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, riduceva l’importo della riliquidazione accertata in primo grado. La corte territoriale, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio, emendava gli errori di calcolo emersi nella prima relazione, relativi al periodo di riferimento per la media retributiva, al periodo in cui il dante causa non aveva svolto funzioni dirigenziali e all’applicazione delle fasce retributive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha in primo luogo respinto il motivo di ricorso con cui gli eredi deducevano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c. Ha chiarito che l’atto di appello dell’INPS non era affatto confuso o incomprensibile, avendo censurato la sentenza di primo grado in relazione a tre specifici errori di calcolo della CTU, chiaramente distinguibili, ossia il conteggio di un periodo superiore al quinquennio, la considerazione di un periodo in cui il lavoratore non era dirigente e l’applicazione delle fasce retributive solo da un certo anno. Ha rammentato, richiamando le pronunce delle Sezioni Unite e della Cassazione, che l’appello non è un mezzo a critica vincolata, ma svolge una funzione di revisio prioris instantiae e che, pertanto, non emerge il lamentato “salto logico” della pronuncia impugnata, tanto più che in giudizio è stata rinnovata la CTU con l’obiettivo di emendare gli errori rilevati.
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge per non aver il giudice d’appello chiamato a chiarimenti il terzo CTU, preferendo affidare un nuovo incarico ad un quarto consulente. I giudici di legittimità hanno valorizzato che la censura era generica e promiscua e che non illustrava il fatto storico decisivo non valutato, limitandosi a un dissenso sulla scelta del giudice di merito, pur rientrando tale scelta nei suoi poteri istruttori. Hanno evidenziato che sia la motivazione dell’affidamento di una nuova CTU sia le ragioni della preferenza accordata alle sue risultanze erano state adeguatamente esplicitate dalla corte territoriale.
La Corte ha rigettato anche il terzo motivo, relativo all’omesso esame delle osservazioni critiche alla quarta CTU. Ha rilevato che il consulente aveva in parte accolto le osservazioni difensive e che la pronuncia della corte d’appello, che aveva dato atto delle risposte del CTU e condiviso i correttivi operati, era esente da censure. Ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. attiene all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non alla omessa valutazione di deduzioni difensive o al “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali”, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e della giurisprudenza successiva.
La Corte ha infine giudicato infondato il quarto motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, per la ritenuta tardività dei rilievi formulati in note scritte. Ha osservato che le note scritte, nel periodo emergenziale, sono destinate a contenere le sole istanze e conclusioni, salvo che la parte abbia richiesto la discussione orale o un termine per il deposito di note difensive. I ricorrenti non avevano contestato le argomentazioni della sentenza impugnata che qualificavano i rilievi come tardivi e introduttivi di nuovi motivi di censura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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