Concessione suolo pubblico per chioschi subordinata a evidenza pubblica (TAR Sicilia n. 1976 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco è legittimo quando il regolamento comunale subordina l’assegnazione delle aree a una procedura di evidenza pubblica, con previa mappatura del territorio e individuazione delle zone. L’adozione del regolamento, anche se non seguita dalla pubblicazione del bando nei termini ivi previsti, non rende illegittimo il rigetto dell’istanza del privato: il ritardo dell’amministrazione non inficia il carattere vincolato del diniego, ma abilita l’interessato ad attivare gli strumenti contro l’inerzia. È infondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, perché il carattere vincolato del provvedimento esclude la rilevanza delle osservazioni procedimentali.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale presenta al SUAP di Catania istanza di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco. Con provvedimento del dirigente il Comune rigetta la richiesta, rilevando che non è possibile assegnare un sito senza procedura di bando, come disposto dall’art. 8 del regolamento comunale sui chioschi, e nel rispetto di criteri da definire successivamente.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998, dell’art. 8 della legge regionale n. 18 del 1995 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e del principio del contraddittorio. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Il primo motivo muove dalla premessa che l’adozione del regolamento, non seguita dall’individuazione delle aree, dalla fissazione dei criteri e dal bando, non avrebbe sanato l’inerzia dell’ente. Il TAR ricostruisce la disciplina: l’art. 8 del regolamento, approvato con delibera consiliare, prevede al comma 1 che il Comune può concedere l’uso temporaneo e oneroso di aree pubbliche per i chioschi solo mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica; al comma 4 impone la pubblicazione del bando entro novanta giorni e vieta ulteriori concessioni rispetto a quelle individuate.
Il diniego impugnato si fonda esattamente su questa disciplina. Il ricorrente sostiene che l’accoglimento della propria istanza sarebbe stato differito a un evento incerto nell’an e nel quando, con conseguente illegittimità del rigetto. L’argomento non convince: il Comune ha legittimamente riservato l’assegnazione alla procedura di evidenza pubblica, che presuppone la mappatura del territorio e l’individuazione delle zone.
Il TAR distingue nettamente la posizione del privato rispetto ai tempi dell’amministrazione. La previsione di una tempistica precisa, e il suo mancato rispetto, non rende illegittimo il diniego, ma legittima l’interessato ad attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per superare l’inerzia della Pubblica Amministrazione. Il ritardo, dunque, resta estraneo alla validità del provvedimento negativo.
Il Collegio opera poi una precisazione di rilievo: la fattispecie è diversa da quella esaminata nei precedenti della sezione richiamati dal ricorrente, tra cui la sentenza n. 1405 del 2022. Quei precedenti riguardano il periodo antecedente all’adozione del regolamento, in cui il riferimento a una procedura da disciplinare generava incertezza sull’an e sul quando. Qui, invece, la disciplina è già vigente. Il Comune ha inoltre rappresentato che il piano di installazione è in fase di attuazione.
Quanto al secondo motivo, il TAR lo dichiara parimenti infondato. È dirimente il carattere vincolato del provvedimento, avuto riguardo all’obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica: le osservazioni procedimentali non potevano mutare l’esito. Le spese sono integralmente compensate per le peculiarità delle questioni, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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