Inammissibile il ricorso contro una sentenza della Cassazione fondato su vizi dell’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 3911 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., avverso una sentenza della Corte di legittimità, poiché l’unico mezzo di impugnazione esperibile contro tale provvedimento è la revocazione. La mancata proposizione di tale mezzo nel termine perentorio di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. rende la sentenza di legittimità intangibile, con la conseguente definitività della statuizione di cassazione con rinvio. Tale definitività, in virtù della mancata instaurazione del giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ., determina la definitiva caducazione di tutte le sentenze di merito precedentemente emesse.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale del 2013, ottenendo l’annullamento in primo grado. L’appello dell’Agenzia delle Entrate, notificato presso la sede della società e non presso il difensore costituito, veniva definito con sentenza della Commissione tributaria regionale che confermava l’esito favorevole al contribuente.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia veniva invece accolto dalla Corte con ordinanza del 2023, che cassava con rinvio la sentenza di secondo grado. Nessuna delle parti riassumeva il giudizio. Nel 2024, a seguito della notifica di un nuovo avviso di accertamento, la società proponeva ricorso per cassazione ex art. 327, comma 2, c.p.c., deducendo la nullità del giudizio di appello per vizi di notificazione e chiedendo la cassazione sia della sentenza della CTR sia della stessa ordinanza di legittimità del 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è volto ad aggredire una propria sentenza, quella del 2023, sulla base di un motivo riconducibile allo schema dell’art. 360 cod. proc. civ. L’ordinanza richiama il principio per cui l’unico mezzo di impugnazione proponibile avverso una sentenza di legittimità è la revocazione.
La mancata proposizione di tale mezzo nel termine perentorio previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ. determina l’intangibilità della sentenza della Corte. Di conseguenza, la statuizione di cassazione con rinvio in essa contenuta è divenuta definitiva.
La Corte evidenzia come la mancata instaurazione del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. abbia comportato la definitiva caducazione di tutte le sentenze di merito precedentemente emesse nel giudizio, incluse quelle favorevoli al contribuente, ormai non più suscettibili di essere rivitalizzate attraverso un mezzo di impugnazione non consentito avverso la pronuncia di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è dichiarato inammissibile e la società ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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