Tutela del legittimo affidamento e buona fede: necessaria valutazione in concreto (Cass. civ. Sez. 5 n. 17554 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo affidamento del contribuente, la tutela accordata dall’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, pur tipizzata in alcune ipotesi come quella del comma 2, non è ancorata a schemi precostituiti né al modello formale della validità o invalidità dell’atto, ma richiede una valutazione in concreto, in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni. Tale tutela postula, in ogni caso, un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione in senso favorevole al contribuente e la buona fede di quest’ultimo, dovendo l’affidamento essere ragionevolmente ingenerato da comportamenti dell’Amministrazione temporalmente e logicamente riferibili alla condotta oggetto di contestazione. Non può, pertanto, invocarsi il predetto principio allorché le indicazioni fornite dall’Ufficio siano di molto antecedenti alla scadenza dell’obbligazione e non possano aver fondato alcun convincimento sulla correttezza dell’operato del contribuente.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dei soci e dell’ex amministratore di una società cessata, di una cartella di pagamento notificata nel 2015. I contribuenti si erano in precedenza accollati il debito tributario della società, definendo l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 mediante un piano di rateazione. In seguito al tardivo pagamento di due rate, senza il versamento di sanzioni e interessi, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le sanzioni, ritenendo non perfezionato il ravvedimento operoso. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminate e disattese le eccezioni preliminari di giudicato interno e di inammissibilità del ricorso, si è concentrata sul primo motivo, con cui le Agenzie deducevano la violazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e 10 della legge n. 212/2000. La CTR, infatti, aveva ritenuto illegittima l’applicazione delle sanzioni in ragione della violazione, da parte dell’Amministrazione, dei principi di collaborazione e buona fede, avendo un funzionario confermato, con una e-mail, la correttezza della compilazione del modello F24.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la CTR non si era attenuta ai principi in materia di legittimo affidamento. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che la tutela ex art. 10, comma 1, legge n. 212/2000 è subordinata alla sussistenza di una situazione caratterizzata dall’apparente legittimità dell’azione amministrativa e dalla buona fede del contribuente, esigendo una valutazione in concreto del caso di specie.
Nel caso di specie, l’errore della CTR è stato quello di ritenere sussistente l’affidamento sulla base di una e-mail risalente a circa un anno prima della scadenza delle rate oggetto di contestazione. Tale indicazione, non essendo temporalmente riferibile al tardivo pagamento sanzionato, non poteva aver ingenerato nei contribuenti alcun ragionevole convincimento sulla correttezza del loro operato con riferimento a quel specifico adempimento.
La Corte ha, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
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Nota della Redazione
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