Validità dell’atto di riassunzione cartaceo e continuità delle partecipazioni sociali nella revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 16402 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riassunzione del giudizio, il deposito dell’atto in formato cartaceo anziché telematico, in difetto di espressa previsione di nullità, non comporta l’invalidità dell’atto qualora esso abbia raggiunto lo scopo, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio. La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ex art. 156 cod. proc. civ.. In materia di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., l’azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua successiva ricostituzione mediante sottoscrizione di nuove quote non estinguono le partecipazioni sociali oggetto dell’atto di disposizione impugnato: opera il principio di continuità delle partecipazioni sociali, con la conseguenza che il cessionario continua a essere titolare delle quote cedute, sia pure mutate nell’ammontare della frazione di capitale.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio un debitore e la figlia, chiedendo la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del contratto di mantenimento con cui il padre aveva trasferito alla figlia la propria quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata, assumendo che tale atto avesse compromesso le proprie ragioni di credito.
Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi alla quale il giudizio veniva riassunto. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, revocando l’atto di cessione. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la decisione. Avverso la sentenza d’appello i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, suddividendoli tra infondati e inammissibili. Con riferimento all’eccepita nullità della riassunzione per avvenuto deposito in forma cartacea dell’atto, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, in difetto di espressa comminatoria di nullità, il deposito in un formato diverso da quello previsto integra una mera irregolarità, non essendo la nullità pronunciabile quando l’atto ha raggiunto lo scopo. Tale scopo, nell’atto di riassunzione, è la prosecuzione del giudizio, effettivamente verificatasi senza pregiudizio per le prerogative difensive delle parti.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata da giudice diverso da quello dinanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni, e per la conseguente incompetenza del Tribunale in composizione monocratica, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per mancata specifica censura della ratio decidendi. Ha inoltre ricordato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza ma alla mera ripartizione interna degli affari. La competenza in materia di impresa si determina con riguardo all’oggetto della controversia: nella specie, le quote sociali cedute costituivano il corrispettivo del mantenimento, non l’oggetto del contendere.
In relazione alla doglianza sulla contumacia della società cessionaria, la Corte ha applicato il principio della non dispersione della prova, affermato dalle Sezioni Unite, in base al quale i documenti prodotti in qualsiasi modo spiegano efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio. L’onere di invocare in appello una diversa valutazione dei documenti gravava sugli appellanti, che non vi avevano provveduto.
In ordine alla eccepita cessazione della materia del contendere per l’azzeramento del capitale sociale, la Corte ha condiviso l’impostazione della sentenza impugnata, secondo cui la sottoscrizione delle nuove quote ha effetto solo sostitutivo delle quote azzerate, assicurando continuità alle partecipazioni dei soci. La circostanza che il patrimonio della società non fosse azzerato, attese le partecipazioni e le sottoscrizioni effettuate, ha escluso l’estinzione delle quote oggetto dell’atto impugnato, che permangono in capo alla cessionaria, mutate solo nella frazione di capitale.
L’ultima censura, concernente l’insussistenza dell’eventus damni per l’avvenuto soddisfacimento del credito in sede esecutiva, è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a una surrettizia rivalutazione di profili fattuali già adeguatamente accertati nel merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.