La sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. prevale sulla pregiudizialità in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 22398 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso l’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati non costituisce atto di espropriazione forzata, ma procedura alternativa a questa, trattandosi di misura afflittiva volta a indurre il debitore all’adempimento; la sua impugnativa segue le regole generali del rito ordinario di cognizione.
Il Fatto
La contribuente impugnò il preavviso di fermo amministrativo notificato sulla propria autovettura, con cui la società concessionaria del Comune contestò il mancato pagamento della TARI/TARES per più annualità. La ricorrente eccepì di non aver ricevuto le ingiunzioni presupposte, dedusse il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di obbligazione riferibile a una società non più attiva, e invocò il beneficium excussionis.
Il ricorso fu respinto in primo grado e la contribuente propose appello, ribadendo la violazione della disciplina del beneficium excussionis e sostenendo che, essendo pendente altro giudizio in Cassazione inerente la medesima pretesa tributaria, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso. Il giudice di secondo grado escluse l’applicazione dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, rilevando che i preavvisi di fermo riguardavano beni diversi e che la debenza, pur essendo la medesima, non rendeva certa l’idoneità della decisione di una controversia a definire anche l’altro giudizio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciò la violazione dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione del giudizio pendente in Cassazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e richiamando il principio secondo cui la sospensione necessaria opera solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Una volta definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può scegliere tra attendere la stabilizzazione ex art. 337, comma 2, c.p.c. ovvero decidere in senso difforme.
La Corte ha inoltre chiarito che le decisioni di primo e secondo grado si fondavano sulle stesse ragioni e questioni di fatto, configurandosi una doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura per omessa o insufficiente motivazione, non più denunciabile in sede di legittimità. I profili di doglianza relativi alla valutazione delle emergenze probatorie sono stati ritenuti inammissibili, poiché diretti a contestare l’apprezzamento del giudice di merito.
Quanto al beneficium excussionis, la Corte ha precisato che la ricorrente era già destinataria di ingiunzione di pagamento e che era in quella sede che l’istituto andava fatto valere. Il fermo amministrativo, una volta consolidatasi la pretesa riscossiva, non integra un atto di espropriazione forzata, ma la realizzazione di una procedura alternativa volta a indurre il debitore all’adempimento, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 15354 del 2015.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha altresì disposto la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, codificando un’ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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