Sanzioni tributarie intrasmissibili ai soci della società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 14000 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese, le sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società non sono trasmissibili ai soci, trovando applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 e il principio di personalità della sanzione di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, in armonia con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003. Detta intrasmissibilità, essendo elemento conformativo della fattispecie astratta e non fatto impeditivo o estintivo della pretesa, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità. La regola non opera quando difetti l’effettiva terzietà tra socio e società per abuso dello schermo della personalità giuridica. Il c.d. raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 non si applica all’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, socio al 50% di una società a ristretta base sociale cancellata dal registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate contestava redditi occultati derivanti dall’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L’avviso, notificato nel gennaio 2015, si riferiva all’anno d’imposta 2007 e riguardava imposte dirette, IVA e IRAP, oltre alle relative sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, riformava la decisione, ritenendo legittimo il ricorso al termine raddoppiato di accertamento e affermando la responsabilità del socio in qualità di successore della società estinta. Il contribuente impugnava la sentenza con sei motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina in primo luogo il motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento, ritenendolo fondato con riguardo all’IRAP. Richiamando il principio secondo cui il raddoppio non può trovare applicazione per tale imposta, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali, la Corte rileva che l’avviso, notificato oltre il termine ordinario scaduto il 31.12.2013, era tardivo per la sola pretesa IRAP.
Quanto alla responsabilità del socio per i debiti della società estinta, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la cancellazione determina un fenomeno di tipo successorio: i soci rispondono delle obbligazioni tributarie non definite all’esito della liquidazione per il solo fatto di possedere tale qualità, indipendentemente dall’avvenuto riparto. Nella specie, trattandosi di ricavi occulti non documentalmente rilevabili, la limitazione della responsabilità alle somme riscosse non è dirimente, potendo l’Amministrazione agire sul presupposto dell’avvenuta distrazione di somme in favore dei soci e della non veridicità del bilancio finale di liquidazione.
La Corte affronta poi la questione dell’estensione della responsabilità ex art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 all’IVA, precisando che tale disposizione è stata estesa all’IVA solo dal d.lgs. n. 175/2014 e che, pertanto, per il periodo antecedente, il socio non può esservi chiamato a rispondere per tale imposta.
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta. Dando continuità al principio affermato dalla sentenza n. 5986 del 2026, la Corte ritiene che la regola dell’intrasmissibilità discenda dalla natura personalistica dell’illecito tributario, dalla previsione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 e dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che sancisce la riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica. Tale regola, operando come elemento conformativo della fattispecie, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità. La Corte riconosce un’unica eccezione, ravvisabile quando manchi un’effettiva terzietà tra socio e società per abuso dello schermo della personalità giuridica, evenienza non riscontrabile nel caso di specie.
In accoglimento dei motivi relativi al raddoppio per l’IRAP, alla responsabilità per l’IVA ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e all’intrasmissibilità delle sanzioni, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente nei limiti dei motivi accolti, compensando integralmente le spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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