Responsabilità esclusa per illecito da legge dichiarata incostituzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 14342 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio della funzione legislativa, in quanto espressione di un potere politico libero nei fini, è insindacabile e non è idoneo a ledere situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento. Non è pertanto configurabile una responsabilità civile per il cosiddetto illecito costituzionale, derivante dall’emanazione di una legge successivamente dichiarata incostituzionale, né può trovare applicazione il paradigma dell’illecito comunitario, che presuppone l’inadempimento di un’obbligazione di dare corretta attuazione al diritto dell’Unione europea. Il pregiudizio economico sofferto dal privato che abbia confidato nella legittimità di un provvedimento amministrativo adottato in base a una norma poi caducata non è risarcibile nei confronti dell’ente legislatore. La diversa conclusione può valere solo quando la legge dichiarata incostituzionale sia lesiva di un diritto fondamentale costituzionalmente protetto, come nel caso di norme discriminatorie.
Il Fatto
Una società agricola presentava domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a biogas. La Provincia avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, successivamente dichiarato improcedibile, su indicazione della Regione, in forza di una legge regionale che escludeva l’obbligo di valutazione per impianti sotto la soglia dei 3 MW termici. Rilasciata l’autorizzazione, questa veniva annullata dal giudice amministrativo a seguito della declaratoria di incostituzionalità della predetta legge. La società, che aveva già realizzato l’impianto, conveniva in giudizio Regione e Provincia chiedendo il risarcimento dei danni per lesione del legittimo affidamento. La domanda era rigettata in primo grado e in appello. La società, cessionaria del credito, proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha escluso in radice la configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla Regione per i danni derivanti dall’annullamento di un provvedimento amministrativo adottato sulla base di una legge dichiarata incostituzionale. Il Collegio ha ribadito il principio dell’insindacabilità dell’attività legislativa, non potendosi ipotizzare un danno risarcibile diversamente da quanto previsto per la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, atteso che in tale ultima ipotesi l’esercizio della potestà legislativa assume carattere obbligatorio e non discrezionale.
La Corte ha precisato che la funzione legislativa è espressione di un potere politico incoercibile, non potendosi configurare situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall’ordinamento né un diritto soggettivo all’esercizio del potere legislativo. Una determinata conformazione dello Stato-ordinamento non può qualificarsi come illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..
Il giudice di legittimità ha inoltre escluso che il precedente delle Sezioni Unite in materia di illecito discriminatorio del legislatore tributario fosse applicabile al caso di specie, in quanto quello riguardava una legge lesiva del diritto fondamentale all’eguaglianza, fattispecie differente rispetto alla mera declaratoria di incostituzionalità di una norma.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha respinto i motivi di ricorso riguardanti la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’errore nella qualificazione della domanda e il riparto dell’onere probatorio, ritenendoli infondati o inammissibili in quanto eccentrici rispetto alla ratio decidendi fondata sull’assenza di una situazione giuridica azionabile. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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