Ripartizione dell’onere probatorio per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 11722 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario di merito non può ritenere assolto dall’Amministrazione finanziaria l’onere probatorio in tema di operazioni oggettivamente inesistenti sulla sola base dell’assenza di prove dirette, dovendo invece valutare gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Una volta che l’Ufficio abbia fornito validi indizi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, senza che a tal fine sia sufficiente l’esibizione della fattura o la prova della regolarità formale delle scritture contabili. La perizia stragiudiziale non ha valore di prova piena ma costituisce mero indizio, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale non è tenuto a farne il fondamento esclusivo della decisione. La motivazione concisa che richiami le conclusioni della consulenza tecnica di parte non integra il vizio di motivazione apparente tale da rendere nulla la sentenza.
Il Fatto
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Brindisi aveva rigettato il ricorso della società contribuente, esercente attività di ricerca scientifica, avverso un avviso di accertamento con cui erano state recuperate a tassazione maggiori IRES e IVA per l’anno 2014, per costi e imposte relativi a fatture emesse per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L’atto impositivo traeva origine dalla verifica di un progetto di ricerca commissionato alla contribuente, per il quale l’Amministrazione aveva accertato che solo una delle fasi progettuali era stata realmente realizzata, mentre per le restanti erano state emesse fatture prive di sottostante operazione.
In accoglimento dell’appello della società, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva annullato l’avviso, ritenendo che la perizia giurata di parte avesse attestato l’effettiva realizzazione del progetto e che l’Agenzia delle entrate non avesse assolto all’onere di provare l’inesistenza delle operazioni contestate. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto il giudice d’appello si sarebbe limitato a richiamare nozioni dottrinali e la perizia di parte senza analizzare gli elementi fattuali evidenziati dal primo giudice. Il motivo è stato rigettato: richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, mentre nella specie la sentenza impugnata, seppure concisa, aveva indicato le ragioni dell’annullamento sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, assolvendo così al “minimo costituzionale” richiesto.
Il secondo motivo, concernente la violazione delle regole sulla distribuzione dell’onere probatorio, è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà dell’operazione anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Solo dopo tale dimostrazione sorge a carico del contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza dell’operazione, non essendo sufficienti la fattura, la regolarità contabile o i mezzi di pagamento, che possono essere impiegati proprio per simulare un’operazione reale.
Con riguardo alla perizia stragiudiziale, la Corte ne ha ribadito la natura meramente indiziaria, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il giudice d’appello, nell’affermare genericamente che l’Agenzia non aveva provato le violazioni, aveva omesso di esaminare gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio e aveva fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni della perizia di parte, così invertendo l’onere probatorio che grava in via preliminare sull’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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