Notifica PEC della sentenza di fallimento e termine per reclamo (Cass. civ. Sez. 1 n. 23703 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del testo integrale della sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l.f. La disciplina derogatoria speciale prevale sul nuovo testo dell’art. 133, secondo comma, c.p.c., che trova applicazione solo in caso di atto di impulso di parte e non incide sulle norme che ancorano la decorrenza del termine breve alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 733/2025, dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Trani, che ne aveva esteso il fallimento ai sensi dell’art. 147 l.f., per l’esistenza di una società di fatto con altra compagine. La Corte territoriale riteneva che la notifica del testo integrale della sentenza, eseguita dal cancelliere a mezzo PEC in data 3/9/2024, fosse idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 18 l.f. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità condivide la proposta di definizione anticipata e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la questione risulta già risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
Il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, previsto dall’art. 18, comma 4, l.f., decorre per il debitore dalla data della notificazione effettuata a norma dell’art. 17 l.f., ovvero mediante consegna di copia conforme all’originale, eventualmente presso il domicilio eletto, oppure, ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, mediante spedizione in via telematica all’indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi.
La notifica effettuata dal cancelliere a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, secondo comma, c.p.c. Tale norma trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di parte e non incide sulle norme derogatorie speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria. Si tratta, infatti, di un meccanismo rispondente alle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, diretto a garantire la conoscenza legale del provvedimento mediante la sua comunicazione in forma integrale.
Nel caso di specie, la notifica al difensore costituito era avvenuta con esito positivo e risultava confermata dall’attestazione di cancelleria, sicché il termine di trenta giorni risultava già spirato alla data del deposito del reclamo, non potendosi applicare il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Gli ulteriori motivi di ricorso, concernenti la nullità della notifica del ricorso introduttivo e il litisconsorzio necessario, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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