Notifica della cartella senza raccomandata informativa: validità se il termine di opposizione è decorso prima di Corte cost. n. 258/2012 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12857 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale eseguita, in regime di irreperibilità relativa del destinatario, senza l’invio della raccomandata informativa – non prevista dalla legislazione vigente al momento della notifica – rimane rituale anche dopo la pubblicazione della Corte cost. n. 258 del 2012, che ha introdotto l’obbligo di detto avviso. Tale conclusione postula, tuttavia, che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia già decorso, configurandosi in tal caso l’esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l’inoppugnabilità della cartella stessa. La regola si applica anche alle notifiche effettuate prima della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in ragione della successione normativa ratione temporis.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una contribuente volta a far dichiarare l’inesistenza del diritto dell’ente previdenziale a procedere alla riscossione coattiva dei crediti contributivi, con conseguente declaratoria di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata nel 2001. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata nel 2021, confermava la decisione, rigettando il gravame dell’istituto. Avverso tale sentenza, l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 617 c.p.c., 29 del d.lgs. n. 46 del 1999, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 30 della l. n. 87 del 1953 e 132 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, aderendo ai principi già enunciati nella richiamata giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio si è riportato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non emergendo questioni nuove. Il thema decidendum concerneva la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali effettuate in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
La Suprema Corte ha precisato che la notifica eseguita senza raccomandata informativa, perché conforme alla disciplina vigente all’epoca in cui fu effettuata, non può ritenersi invalida alla luce del successivo intervento della Consulta. Il principio affermato si fonda sul consolidamento dei rapporti giuridici: qualora il termine perentorio per proporre opposizione alla cartella sia decorso senza che quest’ultima sia stata impugnata, la cartella diviene definitiva e l’eventuale successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma non può travolgere gli effetti già prodottisi, in applicazione dei principi in tema di efficacia temporale delle pronunce di accoglimento.
La Corte ha altresì escluso che rilevi la circostanza che le notifiche fossero state effettuate prima della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in quanto la regola dell’esaurimento del rapporto, determinato dalla inoppugnabilità della cartella, opera con riferimento alla disciplina vigente al momento della notifica stessa. L’accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame della controversia sulla base del principio di diritto enunciato e liquidi le spese del giudizio di legittimità.
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