Trasferimento dei beni alle aziende sanitarie e necessità del vincolo di destinazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16157 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento in proprietà alle aziende sanitarie dei beni già appartenenti a comuni o ad altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 502/1992, avviene in via automatica o per atto espresso a seconda che la norma si applichi nel testo originario o in quello novellato, ma in entrambi i casi occorre che sul bene sia operante il vincolo di destinazione in favore dell’azienda sanitaria, impresso per effetto di un provvedimento regionale che abbia imposto il diritto conformativo sulla proprietà. L’esistenza del vincolo costituisce un presupposto per la rivendica in proprietà del bene e deve essere oggetto di specifico accertamento; la concreta utilizzazione del bene per finalità assistenziali non può supplire alla mancanza del vincolo, ma rileva soltanto ai fini dell’individuazione dei beni all’interno di quelli già muniti dei requisiti normativi.
Il Fatto
La Provincia regionale di Enna agì in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, della Presidenza della Regione Siciliana, di due Assessorati regionali e del Comune di Aidone, chiedendo l’accertamento della propria proprietà su un immobile denominato «Ex albergo posto di ristoro», che assumeva esserle stato trasferito ex lege ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 9/1986. Chiese altresì la declaratoria di nullità o inefficacia delle trascrizioni relative al successivo trasferimento del bene dal Comune all’ASP e la condanna di quest’ultima al rilascio e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale respinse la domanda. La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma, accertò che sull’immobile, originariamente di proprietà della Provincia, non risultava impresso alcun vincolo di destinazione mediante delibera regionale, sicché il bene non poteva ritenersi trasferito ope legis all’ASP, con conseguente disapplicazione dell’atto di trasferimento disposto dalla Regione e nullità delle trascrizioni. Avverso tale statuizione l’ASP ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati sulla tesi secondo cui l’unico criterio per il trasferimento dei beni sarebbe quello dell’effettivo utilizzo da parte delle strutture sanitarie, come desumibile dal decreto assessoriale del 28 aprile 1995, attuativo dell’art. 55, comma 3, della l.r. n. 30/1993.
La Corte ha rilevato che l’art. 5 della l. n. 502/1992 individua due categorie di beni trasferiti alle ASL: i beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri e i beni appartenenti ab origine a comuni o altri enti territoriali, entrambi caratterizzati dal vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Nel caso di specie ricorre la seconda ipotesi, poiché l’immobile apparteneva originariamente alla Provincia regionale.
Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 14165/2017; Cass. n. 9531/2014; Cass. n. 4187/2026), la Corte ha precisato che il trasferimento avviene in via automatica o per atto espresso a seconda che l’art. 5 citato si applichi nel testo originario o in quello novellato, ma che in entrambi i casi è necessario che sul bene sia operante il vincolo di destinazione, impresso da un provvedimento regionale impositivo del diritto conformativo sulla proprietà. L’esistenza del vincolo costituisce presupposto della rivendica e deve essere oggetto di specifico accertamento.
La Corte ha quindi disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui il vincolo non sarebbe necessario quando l’immobile risulti di fatto già utilizzato dalle strutture sanitarie. Il decreto assessoriale del 1995, di natura regolamentare e attuativa, stabilisce le modalità per discernere i beni da trasferire all’interno di quelli già muniti dei requisiti normativi, tra i quali figura la sussistenza del vincolo di destinazione. L’utilizzo per finalità assistenziali rileva solo ai fini dell’individuazione dei beni, ma non può sostituire il presupposto del vincolo. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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