Proposizione della domanda di arricchimento ingiustificato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 16996 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta può proporre una domanda alternativa a quella azionata in via monitoria, anche se fondata su un diverso titolo, qualora essa trovi fondamento nel medesimo interesse sostanziale fatto valere con la domanda originaria e sia introdotta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’opposto può invece proporre, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., domande che costituiscano manifestazione reattiva di difesa, anche non in senso stretto riconvenzionali, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi. La domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c. è ammissibile, in via subordinata, quale emendatio libelli della domanda di adempimento contrattuale, sempre che la costituzione dell’opposto sia tempestiva e sussista il presupposto della sussidiarietà dell’azione.
Il Fatto
La Provincia di Salerno proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata al pagamento dei compensi maturati da una soprano per l’esecuzione di tre concerti, contestando la sussistenza di un valido contratto d’opera per la mancanza di previsione di bilancio e copertura della spesa. La professionista, costituitasi tardivamente, aveva riaffermato l’esistenza del contratto e, in via subordinata, proposto domanda di arricchimento ingiustificato.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento in quanto nuova rispetto a quella monitoria. La Corte d’appello, nel rigettare il gravame della professionista, dichiarava l’inammissibilità della riconvenzionale per tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarisce il quadro normativo di riferimento. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio nuovo, ma la prosecuzione in forma di giudizio ordinario del precedente giudizio sommario. L’opposto ha già avuto, prima della fase monitoria, il tempo per valutare la domanda da proporre: la sua posizione non merita pertanto la tutela rafforzata che giustifica i più ampi poteri riconosciuti al convenuto nel giudizio ordinario.
Gli ermellini richiamano il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26727 del 2024, che ha ridimensionato il precedente orientamento volto a un’equiparazione totale tra opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di cognizione ordinario. In tale sede è stato stabilito che l’opposto può proporre, nella comparsa di risposta, domande alternative a quella monitoria purché fondate sul medesimo interesse sostanziale, ferma restando la possibilità di proporre domande reattive sino alla prima udienza qualora l’opponente eserciti lo ius variandi.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte rileva che la domanda di arricchimento ingiustificato non era conseguenza di modifiche di domande, eccezioni o difese compiute dall’ente opposto dopo la citazione in opposizione. La professionista avrebbe quindi dovuto proporla, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.. Il deposito tardivo della comparsa, avvenuto il giorno antecedente l’udienza, rende la domanda inammissibile.
Il ricorso è pertanto rigettato. Il terzo motivo, concernente la mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, resta assorbito, rilevando comunque la Corte che le censure non investono le ulteriori rationes decidendi poste a fondamento del rigetto delle richieste istruttorie.
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Nota della Redazione
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