Notificazione a mezzo PEC valida anche prima del processo tributario telematico (Cass. civ. Sez. 5 n. 18639 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso introduttivo del processo tributario a mezzo PEC, eseguita secondo le modalità previste dal D.M. n. 163/2013, è valida anche prima dell’entrata in funzione del processo tributario telematico nella Regione in cui ha sede il giudice adito. L’art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e, con efficacia retroattiva, esclude che la notifica possa ritenersi inesistente, operando per le controversie pendenti e per quelle future.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero dell’ICI relativa all’anno 2010, notificando il ricorso introduttivo a mezzo PEC il 20 luglio 2015. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, ritenendo la notifica inesistente in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, avvenuta il 15 aprile 2017. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente lamentava la violazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, come modificato dall’art. 16-quater del D.L. n. 179/2012, che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo PEC. Il ricorrente sosteneva l’errore della sentenza impugnata nell’aver escluso l’applicabilità della norma generale al processo tributario.
Richiamando il precedente di Cass. n. 2851/2021, la Corte ha evidenziato la sopravvenienza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018. Tale disposizione chiarisce che le parti possono utilizzare, in ogni grado di giudizio, le modalità di notificazione a mezzo PEC previste dal D.M. n. 163/2013, a prescindere dalle modalità prescelte dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
La norma di interpretazione autentica, dispiegando un’efficacia retroattiva con esclusione dei soli rapporti esauriti, rende la notifica del ricorso introduttivo eseguita a mezzo PEC prima dell’attivazione del processo tributario telematico pienamente valida, e non semplicemente sanabile. Tale regola di giudizio opera in termini generali sia per le controversie già avviate e ancora pendenti sia per quelle future.
La sentenza impugnata, che aveva dichiarato l’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, è stata pertanto ritenuta non conforme a diritto. La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti i restanti e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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