Regolamento di competenza avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione: inammissibile, occorre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 19203 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza non è ammissibile avverso un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiari la propria incompetenza o che sospenda il processo esecutivo ai sensi dell’art. 48 cod. proc. civ.. In tali casi, la parte deve proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ. entro il termine perentorio prescritto, e potrà semmai sottoporre la questione di competenza al regolamento necessario solo avverso la sentenza che definisce quel giudizio di opposizione.
Il Fatto
Un’associazione culturale, creditrice di un’azienda sanitaria locale, notificava il precetto e procedeva a pignoramento presso terzi delle somme depositate dal debitore presso un istituto di credito. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza, assegnando il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli.
Riassunto il processo, il nuovo giudice dell’esecuzione, ritenuta invece la competenza del Tribunale di Napoli Nord, sollevava la questione dinanzi alle parti e con successiva ordinanza sospendeva il processo esecutivo ai sensi dell’art. 48 cod. proc. civ. Avverso tale provvedimento l’associazione creditrice proponeva ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso si appuntava avverso un provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva sospeso il processo, confermando quanto già statuito in precedenza, senza però aver mai formalmente dichiarato la propria incompetenza, avendo solo rimesso la questione al contraddittorio delle parti.
In via dirimente, il Collegio ha osservato che l’ordinanza impugnata non era comunque suscettibile di regolamento di competenza. Il rimedio esperibile avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi si dichiari incompetente sia che sospenda il processo esecutivo, è l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 cod. proc. civ., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni.||DSML||p>
Solo la sentenza che definisce il giudizio di opposizione potrà essere eventualmente impugnata con lo strumento del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. In tal senso la Corte ha richiamato il proprio precedente rappresentato dalla pronuncia n. 10037 del 2024.
La questione di competenza, sulla quale la giurisprudenza di legittimità si è già espressa, non poteva pertanto essere esaminata in questa sede, essendo stata proposta con lo strumento processuale errato. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese, essendo le altre parti rimaste intimate, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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