Cancellazione della società e accertamento degli utili occulti ai soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 19360 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’avviso di accertamento ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, fondata sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, non configura un’ipotesi di successione nei debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., ma una distinta pretesa impositiva personale, correlata ai maggiori redditi accertati in capo alla società. L’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società per vizi di rito, come la nullità della notifica per intervenuta estinzione, non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso notificato al socio: solo l’annullamento per vizi attinenti al merito della pretesa, passato in giudicato, riveste carattere pregiudicante rispetto all’accertamento del reddito di partecipazione. Il socio conserva comunque la facoltà di contestare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria evidenziati nell’atto emesso nei confronti della società.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società, già cancellata dal registro delle imprese, e alle due ex socie, quattro avvisi di accertamento e due atti di contestazione per maggiori imposte Ires, Irap, Iva e omesse ritenute, relative agli anni 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale annullava gli atti, ritenendo la nullità della notifica alla società estinta e l’insussistenza di una successione delle socie nei debiti sociali in mancanza di riparti. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, confermava la nullità degli atti verso la società, ma li riteneva legittimi nei confronti delle ex socie, configurando la pretesa come recupero di utili occulti, presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base partecipativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce innanzitutto che la fattispecie non è disciplinata dall’art. 2495 cod. civ. e dalla successione dei soci nei debiti della società estinta, ma dalla diversa ipotesi della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Tale ricostruzione, già operata dal giudice d’appello, esclude il rischio di una doppia imposizione paventato dalla contribuente, poiché i soci non sono chiamati a rispondere dei debiti tributari della società, ma della propria obbligazione personale derivante dalla percezione dei dividendi occulti, fatta valere con separati avvisi di accertamento ai fini Irpef.
La Suprema Corte precisa che l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati discende dalla sola ristrettezza della base partecipativa, ferma restando per il socio la possibilità di fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestiti. La circostanza che gli accrediti non siano transitati sul conto personale del socio non è di per sé rilevante, essendo coerente con la natura di utili non registrati in contabilità.
In ordine al dedotto giudicato interno, la Corte esclude che si sia formato, in quanto l’Ufficio aveva espressamente contestato in appello l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ., ritenendola norma inconferente rispetto a una pretesa basata esclusivamente sulla distribuzione di utili occulti.
Quanto all’eccepita nullità derivata, la Corte ribadisce il principio secondo cui l’annullamento dell’avviso notificato alla società già estinta per motivi di rito non si riverbera automaticamente sulla validità degli accertamenti emessi nei confronti dei soci. Solo l’annullamento per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, con sentenza passata in giudicato, ha carattere pregiudicante e rimuove il presupposto del maggior utile da partecipazione. La pronuncia di invalidità per vizi del procedimento, invece, dà luogo a un giudicato meramente formale, non impedendo all’Ufficio di fondare su di essa la pretesa nei confronti del socio, il quale potrà comunque contestare tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione.
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Nota della Redazione
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