Usura e interessi moratori: il tasso soglia si determina con il principio di simmetria (Cass. civ. Sez. 3 n. 7744 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, con la conseguenza che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata nel rispetto del principio di simmetria, confrontando il tasso di mora pattuito con la soglia determinata secondo il medesimo criterio. La mancata ricomprensione degli interessi moratori nel TEGM non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali che contengano la rilevazione della maggiorazione media degli stessi: in tal caso, la soglia è data dal TEGM, incrementato di tale maggiorazione, moltiplicato per il coefficiente di aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti dalla legge. Per i rapporti anteriori all’adozione del D.M. 21 dicembre 2017, non può applicarsi il criterio del confronto tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM relativo ai soli interessi corrispettivi, trattandosi di metodo difforme dal principio di simmetria, poiché le due specie di interessi costituiscono unità eterogenee e alternative. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che si risolva in una critica all’affidabilità del criterio indicato dalle Sezioni Unite senza offrire elementi idonei a giustificarne una rimeditazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta da alcuni soggetti nei confronti della banca mutuante, volta a ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo, l’accertamento dell’incertezza e della non liquidità del credito e la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi. Gli opponenti deducevano il carattere usurario dei tassi convenuti e, quindi, l’inefficacia del contratto quale titolo esecutivo.
Il Tribunale di Isernia rigettava le domande, ritenendo non assolto l’onere probatorio. La Corte d’appello di Campobasso, applicando il principio di simmetria affermato dalle Sezioni Unite, accertava che il tasso di mora pattuito risultava inferiore al tasso soglia, rigettando il gravame. Avverso tale sentenza, uno degli originari opponenti ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato la mancata prova della notifica del ricorso nei confronti degli intimati, ma ha ritenuto di procedere comunque alla decisione, poiché il ricorso è risultato inammissibile per manifesta infondatezza, prevalendo l’esigenza della ragionevole durata del processo sull’integrità del contraddittorio.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1815, secondo comma, cod. civ. e 2, comma 4, l. n. 108 del 1996, censurando la sentenza per aver escluso la natura usuraria degli interessi moratori. La critica era rivolta al criterio di determinazione della soglia, ritenendo che, per i rapporti anteriori al 2017, il confronto avrebbe dovuto avvenire tra il TEG del singolo rapporto e il TEGM relativo ai soli interessi corrispettivi.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo la corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 19597 del 2020. In particolare, ha chiarito che, ove i decreti ministeriali contengano la rilevazione della maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso soglia è dato dal TEGM incrementato di tale maggiorazione, moltiplicato per il coefficiente di aumento, con l’aggiunta dei punti percentuali di tolleranza.
La Corte ha escluso che, per i rapporti anteriori al D.M. 21 dicembre 2017, possa applicarsi il criterio del confronto tra il TEG comprensivo dei moratori e il TEGM dei corrispettivi, trattandosi di metodo non conforme al principio di simmetria. Ha osservato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori costituiscono unità eterogenee e alternative e che il debitore non deve corrispondere il cumulo degli stessi.
Il ricorso, pertanto, si risolveva in una critica all’idoneità del criterio indicato dalle Sezioni Unite, senza la indicazione di elementi che ne giustificassero una rimeditazione. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.