Omessa distrazione delle spese: correzione ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20553 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Il ricorso per correzione di errore materiale per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso, non potendosi distinguere la proposizione “in proprio” dell’istanza da quella in rappresentanza della parte.
Il Fatto
A seguito della pubblicazione di una sentenza della Corte di cassazione che aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, il difensore antistatario della società vittoriosa rilevava che, nel dispositivo, non era stata disposta la distrazione delle spese a suo favore, come richiesto nella memoria tempestivamente depositata. L’avvocato proponeva, quindi, ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. per la correzione dell’errore materiale, notificandolo esclusivamente alla controparte, la quale non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Nel motivare la decisione, ha richiamato il principio per cui la richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma e, pertanto, l’omessa pronuncia su di essa non è suscettibile di gravame tramite gli ordinari mezzi di impugnazione. Il rimedio corretto è, invece, il procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto funzionale a garantire il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e a consentire al difensore distrattario di ottenere con rapidità un titolo esecutivo.
La Suprema Corte ha precisato che tale rimedio è esperibile anche avverso le proprie pronunce, in virtù del rinvio operato dall’art. 391-bis cod. proc. civ. e in coerenza con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. Ha inoltre dato continuità all’indirizzo, già espresso da precedenti pronunce, secondo cui il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte rappresentata dal difensore istante. L’avvocato, infatti, agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio conclusosi con la pronuncia da correggere, non essendo configurabile una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione.
Nel caso di specie, avendo accertato che la richiesta di distrazione era stata formulata nel controricorso depositato dalla società e che la sentenza n. 31427/2025 aveva omesso di provvedere su tale istanza, la Corte ha disposto l’integrazione del dispositivo, aggiungendo la formula “con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta”. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.
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Nota della Redazione
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