Nullità delle attribuzioni difformi dalla contrattazione collettiva e ripetizione dell’indebito nel lavoro pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21477 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico difforme dalle previsioni della contrattazione collettiva è affetto da nullità. Ne consegue il diritto-dovere della pubblica amministrazione di ripetere le somme corrisposte senza titolo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza che rilevi l’eventuale consapevolezza o volontarietà della corresponsione. L’assenza di un atto di revoca o ritiro degli atti deliberativi che hanno disposto l’attribuzione non è condizione per la configurabilità dell’indebito, poiché detti atti, se difformi dal contratto collettivo, sono nulli e non possono fondare un diritto quesito del dipendente. L’art. 2033 c.c. non è costituzionalmente illegittimo, potendo la tutela dell’affidamento realizzarsi solo sul piano della temporanea inesigibilità del credito o attraverso la tutela risarcitoria, in base alla clausola di cui all’art. 1175 c.c..
Il Fatto
Un istituto autonomo per le case popolari aveva convenuto in giudizio il proprio ex direttore generale, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di diritti di rogito quale ufficiale rogante. L’ente sosteneva che tali attribuzioni fossero avvenute in violazione delle norme contrattuali e collettive vigenti per il periodo 2000-2006. Il tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, condannando il dirigente alla restituzione delle somme. Avverso tale sentenza, il dirigente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la nullità del processo per difetto di procura al ricorso di primo grado, sostenendo che il difensore dell’ente non fosse stato ritualmente investito del potere di rappresentanza. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, richiamando il principio consolidato per cui l’invalidità della costituzione di una parte non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma deve essere eccepita nel giudizio di merito. Poiché la questione non risultava sollevata in appello, la sua deduzione era preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo riguardava la violazione dell’art. 2033 c.c. Il ricorrente assumeva, da un lato, la mancanza di un atto di ritiro delle delibere che avevano disposto le erogazioni e, dall’altro, la necessità di disapplicare la norma per contrasto con i principi europei in tema di tutela dell’affidamento e proporzionalità. La Corte ha ritenuto la censura infondata, affermando che la configurabilità dell’indebito non dipende dall’esistenza di un atto di revoca, ma dalla legittimità delle attribuzioni. Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il trattamento economico difforme dalla contrattazione collettiva è nullo, con la conseguenza che la pubblica amministrazione è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme, anche se la corresponsione sia avvenuta consapevolmente. Con riferimento alla richiesta di disapplicazione, la Suprema Corte ha chiarito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 2023, ha escluso l’illegittimità dell’art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza CEDU, prevedendo che la tutela dell’affidamento possa trovare spazio solo nella temporanea inesigibilità del credito o nella tutela risarcitoria, secondo la clausola di cui all’art. 1175 c.c. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza relativa alle proprie condizioni personali o all’eccessivo disagio economico.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112, 115 c.p.c., nonché delle norme della contrattazione collettiva, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La doglianza relativa alla mancata verifica degli obiettivi non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva contestato non lo svolgimento dell’attività, ma l’assenza dei presupposti per l’erogazione della retribuzione di risultato. La censura sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile per genericità, non essendo stato denunciato un concreto uso di poteri officiosi oltre i limiti di legge. Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire nuovi elementi probatori anche in appello, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., se riguardano fatti allegati e sono idonei a colmare una lacuna dimostrativa.
La Corte ha infine respinto la doglianza relativa alla violazione delle disposizioni collettive, confermando che l’attribuzione dei diritti di rogito, confluiti nel fondo per la retribuzione di risultato, era condizionata al rispetto dei presupposti previsti dall’art. 29 del c.c.n.l. area dirigenza comparto regioni-enti locali del 23 dicembre 1999. Tali funzioni rientravano nella qualifica di direttore generale, con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001.
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Nota della Redazione
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