Decreto ingiuntivo contro l’Agenzia delle Entrate e prove scritte idonee (Cass. civ. Sez. 3 n. 21718 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di decreto ingiuntivo non richiede di fondarsi su una serie chiusa di atti scritti predeterminati, ben potendo la prova scritta idonea essere costituita da una nota dell’Agenzia delle Entrate che risponda a un’istanza di rimborso, qualora il giudice di merito l’abbia oggettivamente qualificata come ricognizione di debito. Tale qualificazione integra una questione di fatto, il cui riesame è precluso in sede di legittimità. È, inoltre, inammissibile per difetto di autosufficienza il ricorso per cassazione che, censurando l’idoneità del documento posto a base del monitorio, non ne riproduca integralmente il testo né lo localizzi compiutamente. È inammissibile il motivo che deduce la violazione di norme di diritto assumendo come tali le previsioni di una circolare ministeriale o che risulti privo di specificità.
Il Fatto
A seguito di due istanze di rimborso dell’IRAP presentate dal Comune, l’Agenzia delle Entrate rispondeva con una nota del 10/10/2007, affermando l’esistenza di un credito in favore dell’ente territoriale per mancata valutazione di alcune deduzioni o detrazioni d’imposta. Sulla base di tale atto, il Comune otteneva dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo per oltre duecentottantamila euro. L’Agenzia proponeva opposizione, rigettata in primo grado, e poi appello. La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente il gravame, decurtando la somma originariamente ingiunta in ragione di un controcredito dell’Agenzia. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, cui resiste il Comune con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, proposto per violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/97 e delle altre disposizioni in materia di IRAP. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato mediante una tecnica di assemblaggio di atti delle fasi di merito, tramite copia e incolla, che rende quasi impossibile individuare le parti autonomamente redatte. Inoltre, la censura mirava a ottenere il riesame della nota del 10/10/2007, non trascritta nel ricorso né prodotta o localizzata ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. I giudici di legittimità hanno precisato che, ove scrutinabile, il motivo sarebbe comunque infondato: la qualificazione del documento come prova scritta idonea ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ. o come ricognizione di debito costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Il secondo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 per presunta violazione del principio di buona fede, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, essendo basato su un apodittico riferimento alla correttezza tra contribuente e amministrazione finanziaria e non inficiando l’affermazione circa la sussistenza del credito dell’ente territoriale.
Il ricorso incidentale del Comune, incentrato sulla violazione dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di verifiche prima di pagamenti superiori a determinate soglie, è stato giudicato inammissibile. Tale disposizione, secondo la Corte, non si applica ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, come chiarito da una circolare ministeriale. La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto deduce la violazione di norme di diritto assumendo come tali le previsioni di una circolare, oltre a presentare carenze di autosufficienza circa la sottoposizione della questione ai giudici di merito.
La Corte ha, quindi, dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità per la reciproca soccombenza e attestando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del Comune, non essendo gli enti territoriali ammessi alla prenotazione a debito del tributo.
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Nota della Redazione
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