Elevazione figurativa esclusa per settimane coperte da contribuzione obbligatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21777 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 15, terzo comma, legge n. 153/1969, che introduce la c.d. “elevazione figurativa” delle settimane di contribuzione per i lavoratori agricoli dipendenti, non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola, ai sensi del successivo quarto comma. Ne consegue che, ove la settimana sia coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo agricolo sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest’ultima non è soggetta ad elevazione, poiché la contribuzione figurativa derivante dall’elevazione va esclusa quando il medesimo periodo risulti comunque coperto da contribuzione obbligatoria, in applicazione del principio di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria. La legge n. 233/1990 non ha tacitamente abrogato tale disciplina.
Il Fatto
Un lavoratore, coltivatore diretto e titolare di pensione a carico della gestione autonoma, aveva svolto per alcune settimane, nel periodo 2009-2013, anche attività di lavoro subordinato quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente. L’INPS, nel liquidare la pensione, aveva applicato la c.d. “elevazione figurativa” prevista dall’art. 15, terzo comma, legge n. 153/1969, estendendo il reddito da lavoro dipendente agricolo a cinquantadue settimane annue, con conseguente drastico abbattimento dell’emolumento pensionistico.
Il Tribunale di Ivrea e, successivamente, la Corte d’appello di Torino avevano accolto la domanda del pensionato, ritenendo applicabile la deroga di cui al quarto comma dell’art. 15, che esclude l’elevazione per le settimane coperte da contribuzione diversa. L’INPS ricorreva per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione di tali disposizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Istituto, ha preliminarmente delimitato il tema controverso, evidenziando che il giudizio attiene alla misura del trattamento pensionistico erogato dalla gestione autonoma ai sensi dell’art. 16 della legge n. 233/1990, che consente di convogliare i contributi per lavoro dipendente presso le gestioni autonome per incrementare le pensioni da queste erogate.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio già enunciato dalla sentenza n. 12218 del 2004, ribadito in difetto di argomenti decisivi che inducano a rimeditarlo. Tale pronuncia, pur concernente la fattispecie opposta di un lavoratore che invocava l’applicazione dell’elevazione figurativa, svolge rilievi di carattere generale: la legge n. 233/1990 non ha abrogato la disciplina dell’art. 15, quarto comma, legge n. 153/1969, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due normative.
La Corte ha quindi affermato che, ove la settimana risulti coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo agricolo sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest’ultima non è soggetta ad elevazione, non già perché i contributi del primo tipo non possano incrementare quelli del secondo, ma perché, secondo i principi generali, la contribuzione figurativa derivante dall’elevazione va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto da contribuzione obbligatoria.
La decisione si fonda sul principio fondamentale di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria, principio che l’estensione delle fattispecie di contribuzione figurativa ha confermato. Una diversa ricostruzione, come rimarcato dal Pubblico Ministero, trasformerebbe la disciplina dell’elevazione figurativa, improntata a criteri di favore per il lavoratore agricolo e giustificata dalla discontinuità dell’occupazione, in un meccanismo pregiudizievole per chi già vanti per il medesimo periodo contribuzione obbligatoria.
La Corte ha, infine, compensato le spese del giudizio, ravvisando la peculiare complessità delle questioni dibattute, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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